12 Giugno 2015

Nella scissione il bonus investimenti segue il bene agevolato

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

Con la circolare n.5/E dello scorso 19 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito importati chiarimenti sulla disciplina, introdotta dall’art.18 del D.L. n.91/14, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture aziendali ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Rimane tuttavia incerto il trattamento cui deve essere destinato il credito d’imposta qualora l’impresa beneficiaria dell’agevolazione ponga in essere un’operazione di rioganizzazione societaria di natura straordinaria quale è la scissione. In particolare, è interessante capire se il credito in questione sia da considerare una posizione soggettiva in connessione con il bene strumentale dal quale è originato, in modo che, in sede di attribuzione del patrimonio oggetto di scissione, ne debba seguire la sorte. 

Si ricorda che possono usufruire del bonus investimenti tutti i titolari di reddito d’impresa nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. l’investimento deve avere ad oggetto beni strumentali nuovi destinati ad aziende ubicate in Italia di ammontare pari o superiore a 10.000 euro classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa nonché dal codice “attività” dell’impresa cedente;
  2. il beneficio compete a condizione che l’investimento sia realizzato a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015. Pertanto, il lasso temporale di vigenza dell’agevolazione riguarda due distinti periodo d’imposta, ovvero, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare: il 2014, relativo agli investimenti realizzati dal 25 giugno al 31 dicembre, e il 2015, relativo agli investimenti realizzati dal 1 gennaio fino al 30 giugno.

Il bonus è pari al 15% dell’importo dell’investimento decurtato dell’ammontare della media degli investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l’anno in cui l’impresa ha effettuato l’investimento più elevato, ed è utilizzabile, in 3 quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24, ma solo a partire (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare):

  1. dal 1 gennaio 2016, per le imprese che hanno effettuato l’investimento dal 25 giugno al 31 dicembre 2014;
  2. dal 1 gennaio 2017, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2015.

È prevista la revoca del beneficio fiscale nel periodo d’imposta in cui l’impresa cede o destina fuori dalla sfera commerciale i beni oggetto dell’investimento agevolato prima che sia decorso il periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto.

Tuttavia, è evidente che la penalizzazione non debba essere applicata in caso di trasferimento del bene effettuato per effetto di un’operazione straordinaria fiscalmente neutrale quale è la scissione, ancorché si perfezioni nel periodo di osservazione.

In merito, poi, alle regole di attribuzione del credito in fase di suddivisione del patrimonio della scissa, l’art. 173, comma 4, del Tuir stabilisce che “le posizione soggettive della società scissa … e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alle stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificatamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”.

In altre parole, quando si ritiene sussistente un fenomeno di connessione – specifica o per insiemi – a un elemento patrimoniale, nell’ambito di una scissione, l’attribuzione della posizione soggettiva all’una o all’altra società – scissa o beneficiaria – segue quella dell’elemento medesimo. Nel caso del bonus investimenti occorre quindi capire se il credito è connesso con il bene acquistato.

In passato, in una situazione attinente ancorché relativa al – diverso – credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.143/E/2003, ha ritenuto che “tra l’investimento  agevolato  ed  il  credito d’imposta di cui all’art. 8 della L. n. 388/2000 esista uno stretto legame, sia in quanto la posizione soggettiva creditoria trae origine  direttamente dall’effettuazione dell’investimento da parte della scissa, sia  in  quanto il suo mantenimento è legato al vincolo di  destinazione  dell’investimento alla struttura produttiva originaria”.

Tenuto conto delle analogie che presentano le discipline delle due agevolazioni, è ragionevole ritenere che tale modo di operare possa trovare applicazione anche per il bonus investimenti.

Pertanto, nell’operazione di scissione, in sede di attribuzione degli elementi patrimoniali della scissa, il credito d’imposta non può che seguire il bene da cui deriva e a cui è specificatamente connesso.