24 Settembre 2014

Negoziazione assistita nelle cause di lavoro

di Luca Vannoni
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ra le misure introdotte dal recente DL 12 settembre 2014 n. 132, in vigore dal 14 settembre 2014, volte a deflazionare le aule dei tribunali per cause civili, è prevista
una forma di negoziazione assistita anche per le cause in materia di lavoro.
La disposizione entrerà in vigore
decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto.
Negli ultimi anni
numerosi sono stati gli interventi su tale fronte. Con il
Collegato Lavoro, la L. 183/2010, si cercò, da una parte,
di eliminare quei passaggi normativi dove i tentativi di conciliazione rappresentavano esclusivamente degli oneri procedurali, abrogando ad esempio l’obbligo del tentativo di conciliazione per la proposizione di domande giudiziali in materia di lavoro, dall’altra di introdurre e diffondere l’utilizzo dell’arbitrato per la risoluzioni delle liti, con risultati scarsi se non inesistenti (almeno per quanto riguarda il secondo punto).
Con la Riforma Fornero, la L. 92/2012, fu introdotto
l’obbligo preventivo del tentativo di conciliazione in caso di licenziamenti per ragioni oggettive nelle imprese con più di 15 dipendenti, stabilendo, come forma di incentivazione, che in caso di risoluzioni consensuali operate in tali contesti, il lavoratore abbia comunque diritto a percepire l’ASPI (viceversa, nel caso di risoluzioni consensuali al di fuori di tale procedura, l’ammortizzatore non spetta).
Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove con gli artt. 2 e successivi del DL 132/2014 si è creata una
nuova procedura di negoziazione assistita, o conciliativa, che ha come attori principali gli avvocati delle parti e
senza l’intervento di terzi, sindacalisti o funzionari delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
In primo luogo è previsto che tale procedura sia obbligatoria, ai fini della presentazione di domande giudiziali che abbiano per oggetto il pagamento di somme fino a 50.000 euro (ovvero, ma questa è un’altra storia, nel caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
La negoziazione, a prescindere da tale importo,
comunque non potrà riguardare diritti indisponibili, ipotesi frequente nel rapporto di lavoro: basti pensare alle ferie, ai diritti connessi con la tutela della salute e della personalità del lavoratore.
Nei casi in cui è obbligatoria,
la procedura di negoziazione si considera esperita se l’invito non è seguito da adesione ovvero rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione. La nuova procedura non si sovrappone con gli obblighi conciliativi in vigore (ma non è il caso dell’ordinamento lavoristico).
L’invito alla negoziazione, in virtù del fondamentale principio per cui deve essere specificatamente delineata la materia su cui si vuole conciliare,
deve contenere l’oggetto della controversia.
Nel caso i
n cui si raggiunga l’accordo, con la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che le assistono,
esso acquista efficacia esecutiva.
Fondamentale è la disposizione contenuta nell’art. 7 del DL 132/2014: le conciliazioni stipulate con la nuova forma deflattiva
sono escluse dalle disposizioni contenute nell’art. 2113 del codice civile.
L’inapplicabilità di tale norma rende inattaccabili le conciliazioni sottoscritte con la nuova procedura, così come oggi avviene per le forme di conciliazioni in sede protetta, previste e regolamentate dagli artt. 410 e ss del codice civile, dove l’accordo transattivo è sottoscritto in contesti che tutelano la debolezza contrattuale del lavoratore (presso la DTL ovvero in sede sindacale).
Ora non resta che attendere la definitiva conversione in legge del provvedimento, nella speranza che l’effetto deflattivo dei tribunali possa concorrere a una maggiore rapidità nella conclusione delle cause di lavoro: la delicatezza dei temi del contendere richiede tempi rapidi per il consolidamento delle posizioni giuridiche, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.