29 Ottobre 2016

Necessari chiarimenti per l’opzione sulle assegnazioni

di Comitato di redazione
Scarica in PDF

In queste giornate di Master Breve abbiamo avuto occasione di raccogliere numerosi quesiti da parte di colleghi in merito al tema delle assegnazioni agevolate, in particolar modo per quanto attiene la vicenda delle formalità connesse.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 26/E/2016, ha precisato che il beneficio ritraibile dalla assegnazione agevolata, dalla cessione o dalla trasformazione in società semplice, è vincolato alla indicazione della base imponibile e dell’imposta in un apposito quadro del modello Unico.

Al riguardo possono insorgere due tipologie di problemi:

  1. assenza di base imponibile su cui applicare l’imposta;
  2. assenza del quadro ove indicare i dati nel modello Unico da utilizzare.

In relazione alla prima fattispecie, non vi è ombra di dubbio che, ad esempio, una operazione di assegnazione agevolata possa essere comunque perfezionata anche in assenza di debito per imposta sostitutiva, per esempio nel caso in cui il valore catastale prescelto sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto residuo del bene assegnato.

Si ipotizzi, allora, che una SRL (magari già in liquidazione) abbia provveduto ad assegnare i propri beni immobili entro lo scorso 30 settembre e si sia cancellata dal Registro imprese.

La presentazione della dichiarazione dei redditi avverrà utilizzando il modello Unico SC 2016, poiché il periodo di imposta non risulta coincidente con l’anno solare.

All’interno del quadro RQ di tale modello si rinviene una apposita sezione dedicata, appunto, alla particolare agevolazione; tuttavia, la struttura della sezione pare essere stata pensata per accogliere solo segnalazioni di fattispecie per le quali risulta dovuta una sostitutiva, dovendosi indicare un imponibile ed una correlata imposta.

Nel caso di specie, dunque, non vi sarebbe la possibilità di compilare il quadro (a meno che i programmi di controllo non consentano l’apposizione di un “fantomatico” valore zero nell’imponibile a significare che si è aderito alla agevolazione senza alcun debito). L’Agenzia, pertanto, dovrà provvedere a fornire chiarimenti al riguardo, posto che non si riesce ad attemperare ad una precisa richiesta che, peraltro, appare assai rilevante ai fini del consolidamento dei benefici fiscali.

Non si può nemmeno pensare che la mancata compilazione non sia rilevante per assenza di debito della sostitutiva; infatti, sarà bene ricordare che si potrebbe avere assoluta convenienza a confermare l’utilizzo del beneficio per il solo fatto di avere utilizzato il valore catastale dei fabbricati, anziché il valore normale di cui all’articolo 9 del TUIR.

Poiché l’agevolazione dovrebbe essere prorogata anche per il prossimo anno 2017, sarebbe utile provvedere ad integrare il modello dichiarativo per il futuro (oltre che confermare il corretto comportamento per il passato) con la previsione di una semplice casellina da barrare nel caso in cui ci si trovi nella fattispecie di cui sopra, al fine di evitare qualsiasi equivoco al riguardo.

La seconda problematica che viene spesso evidenziata dai colleghi è quella che può riguardare le società di persone. In una fattispecie analoga a quella sopra evocata (società di persone in liquidazione che si cancella dopo avere assegnato gli immobili ai soci lo scorso 30 settembre) ci troviamo a fronteggiare una situazione differente.

Infatti, in modo un po’ bizzarro, nel modello Unico SP 2016 non si rinviene l’apposita sezione dedicata nel quadro RQ; probabilmente, chi ha pensato il modello riteneva che le società personali dovessero sempre utilizzare il modello nuovo per gli adempimenti dichiarativi, dimenticando le recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Diversamente dal caso precedente (dove il quadro era presente ma mancavano i dati da inserire), qui latita l’appoggio delle modulistica e, paradossalmente, si potrebbe fare riferimento alla consolidata opinione dell’Agenzia delle entrate che, in tali fattispecie, ha sempre sostenuto la necessità di adattare il modello (ove possibile, ma qui non pare ricorrere il caso), oppure di mantenere a disposizione dell’Amministrazione un prospetto di raccordo e specifica, nel quale dettagliare le informazioni che non è stato possibile evidenziare in Unico.

Pertanto, la SNC del nostro esempio che dovrà presentare l’ultima dichiarazione provvederà a conservare la documentazione relativa alla assegnazione e (per puro zelo) un prospetto simile a quello presente un Unico SC con l’indicazione dei valori richiesti (sempre che vi sia base imponibile della sostitutiva).

Insomma, nell’uno e nell’altro caso si finisce con il concludere che non giungerà (salvo diverso avviso manifestato dalle Entrate) alcuna comunicazione al fisco in merito alla scelta effettuata, salvo voler riscontrare che siano sufficienti le registrazioni degli atti di assegnazione ad opera del notaio.

Alcuni colleghi suggeriscono l’invio di comunicazioni scritte all’Agenzia in merito alla avvenuta adesione alla assegnazione / cessione / trasformazione; tale suggerimento, che parrebbe comunque di buon senso, non soddisferebbe la richiesta dell’Agenzia in merito al perfezionamento coincidente con la compilazione del modello Unico.

Mancando una concreta possibilità di agire diversamente da quanto sopra prospettato, si crede che non vi sia da temere per la validità della agevolazione, posto che il contribuente nulla ha fatto di sbagliato né ha omesso nulla; semplicemente non è stato messo nella possibilità di adempiere a quanto richiesto dall’Agenzia.

Infine, molti colleghi che hanno liquidato la società assegnante si pongono il dubbio di come effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva ove dovuta; al riguardo non vediamo particolari problemi nel presentare un modello F24 anche di un soggetto estinto. Il debito per la sostitutiva sarà stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione ed i fondi per tali pagamenti saranno stati messi a disposizione di un soggetto (ad esempio il liquidatore) con l’incarico di provvedere a saldare la pendenza con il Fisco. Se si preferisse anticipare il versamento per chiudere anticipatamente la pendenza non vi sarà certo alcuna lamentela del Fisco che incassa prima quanto dovuto.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Scioglimento, liquidazione e cancellazione delle società dal registro delle imprese