14 Aprile 2020

Moratoria ABI: addendum all’Accordo per il credito 2019

di Giuseppe Rodighiero
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In ragione delle tensioni di liquidità che le imprese italiane stanno subendo (in particolar modo le PMI) come conseguenza dei dovuti provvedimenti di contenimento per l’emergenza Covid-19, la misura “Imprese in ripresa 2.0”, che consente alle PMI di beneficiare, a determinate condizioni, della sospensione e dell’allungamento dei propri affidamenti bancari concessi fino al 15 novembre 2018, è stata estesa dal 7 marzo 2020 a quelli concessi fino al 31 gennaio 2020.

Infatti, l’estensione della misura di sostegno finanziario afferente alla moratoria dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2018 è stata prevista dall’addendum all’Accordo per il credito 2019, il quale originariamente rendeva operativa la misura “Imprese in ripresa 2.0” dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 per i finanziamenti in essere al 15 novembre 2018.

Nello specifico, l’Accordo per il credito 2019, sottoscritto in tale data dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e da altre associazioni datoriali, prevedeva a propria volta la possibilità per le PMI di chiedere alle banche aderenti all’accordo in parola la sospensione e l’allungamento dei finanziamenti non più soltanto per quelli contratti fino al 30 giugno 2015 (come previsto dall’Accordo per il credito 2015), bensì anche per quelli concessi fino al 15 novembre 2018.

La validità dell’iniziativa, quindi, ha subito negli anni successive estensioni PMI possono vedersi accogliere dalla banca la richiesta di sospendere il pagamento in linea capitale delle rate, nonché di allungare la scadenza dei finanziamenti concessi fino al 31 gennaio 2020, dopo aver autocertificato di aver subito in via temporanea carenze di liquidità come diretta conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

A tal proposito, la banca affidante, nell’effettuare l’istruttoria della pratica, deve attenersi “al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione

Ma in cosa consistono gli interventi in commento?

Trattasi della sospensione per 12 mesi del pagamento in linea capitale (continuando quindi a pagare periodicamente la sorte interessi) dei mutui ipotecari, chirografari, perfezionati anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, e dei canoni di leasing immobiliare o mobiliare.

Per dette operazioni, il periodo massimo di sospensione è pari a 12 mesi, al quale consegue un analogo periodo di allungamento del piano di ammortamento del mutuo e di postergazione dell’esercizio dell’opzione di riscatto del bene in leasing, in maniera tale da mantenere la medesima rata originaria quando riprenderà, dopo il periodo di moratoria, il regolare ammortamento.

All’accoglimento della richiesta può seguire l’aumento degli interessi da parte della banca (che però non può superare i 60 punti base), in ragione di maggiori oneri che la stessa deve sostenere con detta operazione, come pure del maggiore rischio di credito assunto.

Ma l’eventuale aumento del rischio di credito per l’ente affidante potrebbe essere mitigato dalla richiesta di garanzie aggiuntive, le quali si affiancherebbero a quelle già in essere che, dal canto loro, si estenderebbero per il periodo di ammortamento aggiuntivo.

Altresì, per far fronte alla carenza di liquidità conseguente alla situazione epidemiologica in corso, possono essere concesse dalle banche operazioni di allungamento dei mutui, di finanziamenti a breve termine, come pure di prestiti agrari di conduzione ex articolo 43 D.Lgs. 385/1993.

L’allungamento è consentito per un periodo massimo pari alla durata residua dell’ammortamento, mentre per il credito a breve termine, anche (..) in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca”, e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari, rispettivamente, a 270 giorni e a 120 giorni.

Circa la misura degli interessi applicati all’affidamento oggetto di allungamento, invece, come nel caso della sospensione, anche a seguito della richiesta di allungamento essa può essere aumentata dalla banca. In tal caso non vi è un limite massimo di aumento, come invece è previsto in caso di sospensione.

Ma, come in occasione della richiesta di quest’ultima, anche a seguito della delibera di sospensione l’ente affidante potrebbe chiedere garanzie aggiuntive, le quali si affiancherebbero a quelle già in essere che, anche in questo caso, si estenderebbero per il periodo aggiuntivo.

Chi può richiedere dette misure di concessione?

I richiedenti sono le PMI, rectius quelle imprese che ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE non superano il limite di 250 occupati ed un fatturato annuo, o in alternativa un totale attivo di bilancio annuo, non superiore rispettivamente a 50 milioni e 43 milioni di euro.

Occorre precisare che, per il combinato disposto degli articoli 3 e 6 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, detti parametri dimensionali devono tenere conto anzitutto dei dati delle imprese associate situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa interessata (ovvero quelle rispetto alle quali un’impresa a monte detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa a valle), in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (se più elevata).

Altresì, nel calcolo del numero di dipendenti, del fatturato e del totale attivo occorre fare riferimento anche ai dati delle imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione (cioè quelle fra le quali esiste una relazione in cui una impresa detiene il controllo di diritto, di fatto o contrattuale dell’altra) nella misura del 100%.

Dette imprese, peraltro, alla data di presentazione della richiesta di moratoria non devono essere classificate dalla banca affidante tra quelle deteriorate (esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili oppure sofferenze) e non devono avere beneficiato di analoga misura di sostegno finanziario nei 24 mesi antecedenti alla stessa.

Infine, si evidenzia che come l’Accordo per il credito 2019, anche a seguito della firma dell’addendum il richiedente non può attendere l’approvazione della richiesta, il suo respingimento o l’integrazione della documentazione, oltre i 30 giorni dalla presentazione della domanda.