15 Aprile 2017

Monitoraggio fiscale anche per i titolari effettivi

di Nicola Fasano
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Sotto il profilo soggettivo, come noto, gli obblighi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale sono molto ampi. Ciò in quanto vi sono tenuti non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Così, ad esempio, in presenza di un conto corrente estero la compilazione dell’RW è dovuta non solo da chi è intestatario dello stesso ma anche dall’eventuale soggetto delegato al prelievo, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società, e sempre che si tratti di fondi regolarmente contabilizzati.

L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate a fiduciari esteri o a trust fittizi). In tal caso, peraltro, devono essere assolte anche l’Ivie o l’Ivafe eventualmente dovute (oltre che l’Irpef sui redditi eventualmente prodotti da tali asset).

Relativamente alla nozione di “interposta persona”, come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate (si veda per esempio la circolare 10/E/2015) la questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. A titolo esemplificativo, è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio.

Devono essere indicati nel quadro RW, inoltre, gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari (si pensi a un immobile in Italia intestato fittiziamente a una società-schermo panamense).

Diverso dal caso dell’interposizione è invece quello della titolarità effettiva da parte di una persona fisica residente che detiene immobili o attività finanziarie all’estero per il tramite di società o altre entità giuridiche estere “effettive” e non meramente interposte. Tale impostazione vale solo ai fini del monitoraggio fiscale e non opera invece ai fini delle patrimoniali, nonché dei redditi.

Quello di “titolare effettivo” è un concetto mutuato dalla normativa antiriciclaggio (articolo 1, comma 2, lettera u), del D.Lgs. 231/2007 e articolo 2 dell’allegato tecnico), per cui, in prima approssimazione, è considerato titolare effettivo di una società estera la persona fisica che detenga più del 25% del capitale della società stessa. A tal fine, secondo quanto chiarito dalla circolare AdE 38/E/2013, andranno considerate anche le partecipazioni dei familiari di cui all’articolo 5 Tuir.

La compilazione dell’RW diviene particolarmente complessa in caso di partecipazioni in società residenti in paesi non collaborativi (ossia in Paesi diversi da quelli “trasparenti” elencati nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996) laddove occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta (sulla base del valore nominale della stessa) il valore degli investimenti sottostanti detenuti dalla società stessa seguendo un approccio “look through” e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo.

Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Restano, peraltro, insoluti i dubbi su come debbano essere valorizzati gli asset posseduti in pancia alle società estere: allo stato attuale, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, sembra che sia sostenibile sia la quantificazione, più agevole, operata sui valori di bilancio, sia quella basata sulle regole Ivie/Ivafe che, ordinariamente, valgono anche ai fini del monitoraggio fiscale.

È bene ricordare, infine, che nel caso in cui gli asset esteri siano detenuti tramite entità giuridiche estere diverse dalle società (come per esempio trust o fondazioni) l’approccio look through si applichi a prescindere dal Paese di localizzazione dell’entità stessa, sempre che ricorrano gli estremi di una “partecipazione qualificata” su almeno il 25% del patrimonio.

La compilazione del quadro RW 2022