8 Aprile 2020

Modifiche per società, crisi d’impresa e bilanci con il Decreto Liquidità

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è differito al 1° settembre 2021. È questa una delle tante misure in materia societaria contenute nella bozza del Decreto liquidità approvato dal Governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 6 del nuovo Decreto modifica l’articolo 389 D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza), prevedendo lo slittamento di quasi un anno dell’entrata in vigore dello stesso, fissando al 1° settembre 2021 l’efficacia dello stesso.

È bene osservare che il rinvio non riguarda le norme, già in vigore dal 16 marzo 2019, in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, per le quali amministratori (ed organi di controllo) devono in ogni caso applicare e rispettare nel tempo.

È evidente che l’aspetto più rilevante del differimento dell’entrata in vigore riguarda l’attivazione delle procedure di allerta.

L’articolo 7 del decreto prevede una “moratoria” fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale sociale per perdite (articoli 2446, commi 2 e 3, e 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ.) per le società di capitali.

Naturale conseguenza è la mancata operatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale per perdite prevista negli articoli 2484, n. 4, e 2545- duodecies cod. civ..

Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui il capitale sociale è eroso dalle perdite (per oltre un terzo o addirittura al di sotto del limite legale) al ricorrere delle quali l’organo amministrativo deve procedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea per ripianare le perdite stesse ripristinando il capitale sociale minimo, ovvero per deliberare lo scioglimento della stessa.

Non è chiaro l’ambito temporale di applicazione, poiché si fa riferimento al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2020, anche se in realtà l’impatto dell’emergenza Covid-19 potrà impattare in maniera significativa sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, la cui approvazione avverrà tuttavia nel corso dei primi mesi del 2021. È probabile che la norma debba interpretarsi in funzione del periodo di riferimento e non quale data in cui il bilancio sarà approvato.

Quale ulteriore conseguenza di quanto previsto dall’articolo 7, l’articolo 9 del Decreto congela l’applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti soci di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies cod. civ. (quest’ultimo articolo nell’ambito della direzione e coordinamento), sempre con riferimento al medesimo arco temporale.

È del tutto naturale, come si legge nella relazione illustrativa, che in questo periodo l’applicazione dei meccanismi previsti nelle predette norme, volte a penalizzare la sottocapitalizzazione, potrebbe rivelarsi eccessivamente disincentivante.

In materia di bilancio d’esercizio, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 106 D.L. 18/2020 (che posticipa la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28 giugno 2020), l’articolo 8 del Decreto consente di fatto di valutare le voci del bilancio 2020 con i criteri di normale funzionamento, a condizione che la continuità aziendale sia già presente nel precedente bilancio, ossia quello chiuso al 31 dicembre 2019.

Si tratta, in buona sostanza, di una norma che consente di operare in continuità aziendale al fine di salvaguardare le imprese che, per effetto dell’impatto negativo sui conti a seguito dell’emergenza sanitaria, rischierebbero di dover applicare ingiustamente i criteri di realizzo nella chiusura dei bilanci 2020.

Infine, gli articolo 10 e 11 del Decreto si occupano di prorogare rispettivamente i termini di adempimento previsti nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione, nonché di dichiarare improcedibili i ricorsi e le richieste di fallimento depositate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.