28 Dicembre 2017

Modifiche all’impresa familiare entro il prossimo 31 dicembre

di Federica Furlani
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Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, Tuir, nell’impresa familiare il reddito prodotto deve venire imputato ad ogni collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, per un importo in ogni caso complessivamente non superiore al 49% dell’ammontare che risulta dal modello Redditi del titolare.

L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato, dal punto di vista civilistico, dall’articolo 230-bis cod. civ., ai sensi del quale è considerata tale l’impresa nella quale collaborano i seguenti familiari:

  • coniuge;
  • parenti entro il terzo grado (padre, madre, nonno/a, nipote, fratello, sorella, bisnonno/a, pronipote…);
  • affini entro il secondo grado (suocero/a, figlio/a del coniuge, nonno/a del coniuge, …);

prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa.

I suddetti familiari:

  • hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
  • partecipano agli utili dell’impresa familiare;
  • partecipano ai beni acquistati;
  • partecipano agli incrementi dell’azienda, compreso l’avviamento;

in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di ditta individuale.

Si evidenzia che non può configurarsi impresa familiare nel caso di attività professionale, e non imprenditoriale, svolta dal titolare.

Nei  confronti  dell’impresa familiare trova  applicazione il sistema di  tassazione  per  trasparenza tipico delle società di persone: il reddito prodotto deve venire imputato ad ogni  collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito, per un importo in ogni caso complessivamente non superiore al 49% dell’ammontare che risulta dal modello redditi del titolare, a cui deve in ogni caso essere attribuita una quota minima del 51%.

Quindi la quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all’impresa familiare non può superare il 49% dell’ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall’imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare.

I partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente, con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) anteriore all’inizio del periodo di imposta; non è invece necessario che dall’atto siano specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, poiché queste sono individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente), in base a specifica attestazione rilasciata dal titolare.

Gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza diversa a seconda si tratti:

  • di un’impresa costituita ex novo sotto forma di impresa familiare;
  • di un’impresa già esistente che nel corso dell’esercizio diventa impresa familiare;
  • dell’ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente.

Nel caso di nuova impresa costituita nella forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo di imposta, a condizione che l’atto sia registrato entro il termine di 20 giorni, e quindi l’imputazione della quota al collaboratore avverrà dall’anno di costituzione.

Nel caso invece di costituzione dell’impresa familiare nel corso di un esercizio, successivo all’inizio dell’attività imprenditoriale, o nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente, gli effetti fiscali si producono a decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell’atto.

Di conseguenza per garantire l’attribuzione al familiare collaboratore del reddito già dal 2018 (modello Redditi 2019), l’atto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2017; se l’atto viene stipulato successivamente (ad esempio il 8 gennaio 2018), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal 2019.

Nell’ipotesi, infine, di un collaboratore che abbia cessato l’attività nel corso del 2017, allo stesso sarà in ogni caso attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno.

Modifica Effetti fiscali
Costituzione impresa familiare nel 2017 contestualmente all’inizio dell’attività da parte del titolare Imputazione della quota al collaboratore dal 2017
Costituzione impresa familiare nel 2017, quale esercizio successivo all’inizio dell’attività da parte del titolare Imputazione della quota al collaboratore dal 2018
Ingresso di un nuovo collaboratore nel 2017 in impresa familiare già esistente

Imputazione della quota al collaboratore dal 2018

 

Il regime di cassa e i forfettari