24 Aprile 2015

Modello Unico PF: novità ACE nel modello RS

di Federica Furlani
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Il rigo RS37 del quadro RS del modello Unico PF2015 è dedicato all’ACE (Deduzione per capitale investito proprio), e deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 201/2011, al fine di determinare l’importo ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

RS37

Ricordiamo che i soggetti Irpef interessati dall’agevolazione sono i contribuenti titolari di reddito di impresa in contabilità ordinaria e che, con Decreto 14 marzo 2012, con il quale sono state approvate le modalità di attuazione dell’ACE, è stato specificato che per i soggetti Irpef si applicano in quanto compatibili, le regole applicabili ai soggetti Ires, considerando tuttavia, al posto delle variazioni in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.

Per i soggetti Irpef quindi:

  • l’intero patrimonio netto risultante al termine dell’anno (ricomprendendo utile e perdita d’esercizio, riserve di utili e capitale, al netto dei prelevamenti in conto utili) assume natura di entità agevolabile ai fini dell’applicazione dell’ACE, a prescindere da quale sia la variazione in aumento del capitale investito;
  • la deduzione ACE rileva ai fini della determinazione delle aliquote per gli scaglioni di reddito;
  • la deduzione ACE rileva per la determinazione delle detrazioni, per carichi di famiglia, di lavoro, per oneri e canoni di locazione.

Tale disposizione rende in buona sostanza rilevante la quota ACE ai fini della individuazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all’articolo 11 del Tuir. In presenza di altri redditi imponibili, pertanto, il reddito agevolabile concorre alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare. Gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungono a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi. Parimenti, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all’importo dei tale reddito.

L’ACE invece non riduce la base imponibile ai fini previdenziali né la base imponibile IRAP.

Le novità per il 2014 (modello Unico 2015) riguardano la misura dell’aliquota per la determinazione del rendimento nozionale, che è passata dal 3% al 4%, e la nuova colonna 14 del rigo RS37 denominata “Eccedenza trasformata in credito IRAP”.

In tale colonna va indicata l’eccedenza di rendimento che il contribuente ha scelto di trasformare in credito IRAP ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), D.L. n. 91/2014, che ha integrato il comma 4 del citato art. 1, D.L. n. 201/2011, che, in base alla formulazione novellata, dispone: “La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi …”.

Il “decreto competitività” è intervenuto sulla disciplina ACE per consentire alle imprese l’utilizzo dell’incentivo anche in esercizi in perdita fiscale (o comunque con redditi imponibili incapienti rispetto alla deduzione spettante), consentendo di convertire le eccedenze non utilizzate in un credito d’imposta ai fini Irap (fino al 2013 l’eccedenza veniva riportata automaticamente negli esercizi successivi, per essere utilizzata in deduzione del reddito imponibile, senza limiti temporali): anziché riportarle a nuovo, le società potranno cioè trasformarle in crediti d’imposta, applicando gli scaglioni Irpef previsti dall’articolo 11 del Tuir.

La “trasformazione” non deve necessariamente riguardare l’intero ammontare dell’eccedenza e pertanto il soggetto interessato può scegliere di riportare una parte dell’eccedenza ai periodi d’imposta successivi (colonna 15 rigo RS37) e trasformare la restante parte in credito d’imposta (colonna 14 rigo RS37).

I crediti si potranno utilizzare, previa ripartizione in cinque quote annuali di pari importo, per il pagamento dell’Irap, nei limiti di quanto dovuto in ogni esercizio.