5 Giugno 2014

Modello Unico 2014 e visto di conformità

di Fabio Pauselli
Scarica in PDF

La legge n. 147/2013 ha disposto, a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, che per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive per importi superiori a Euro 15.000 annui è obbligatorio richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Una stessa disposizione è già prevista da anni nell’ambito dell’utilizzo del credito IVA, tuttavia quella riguardante i crediti fiscali se ne distingue avendo regole parzialmente diverse; ad esempio non è richiesto che la dichiarazione sia presentata preventivamente rispetto all’utilizzo del credito.

Si ricorda che il visto di conformità può essere apposto dai soggetti abilitati (iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro, Responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF – imprese, iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la CCIAA) che siano dotati di una specifica copertura assicurativa e che siano iscritti, preventivamente, nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto presso la competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. I controlli che tali soggetti devono svolgere prima di poter apporre il visto riguardano la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili nonché la conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili; il riscontro è puramente documentale, senza alcuna valutazione di merito (in tal senso anche l’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione con la Circolare n. 57/E/2009 e n.134/E/1999).

In alternativa all’apposizione del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione oltre il limite di Euro 15.000 se la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile. Con la sottoscrizione della dichiarazione tali soggetti attestano l’esecuzione dei controlli, di cui all’art. 2, c. 2, del D.M. n. 164 del 31.05.1999, riguardanti la:

  • verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
  • verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di quest’ultime alla relativa documentazione.

Nel caso in cui la dichiarazione venisse presentata in forma unificata, l’apposizione del visto di conformità potrebbe riferirsi ad entrambe le dichiarazioni (Redditi e IVA); nel caso si volesse evitare di estendere il visto alla dichiarazione non interessata dalla sua apposizione (e i relativi controlli), è preferibile presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma. Discorso a parte, invece, per ciò che concerne l’IRAP, le imposte sostitutive e le ritenute alla fonte; queste, infatti, essendo soggette ad autonoma dichiarazione dovranno riportare l’apposito visto.

L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli preliminari al rilascio del visto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582 (art. 39, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997) e, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari.