11 Febbraio 2019

Modello Redditi PF 2019 e introduzione degli Isa

di Federica Furlani
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L’introduzione degli Indici sintetici di affidabilità per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, con i quali l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili, ha comportato un adeguamento dei modelli dichiarativi 2019.

Ricordiamo che gli Isa sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti, consentendo a quei contribuenti che risultano “affidabili”, l’accesso a benefici premiali.

Le novità a livello dichiarativo, per quanto riguarda il modello Redditi PF 2019, riguardano:

  • l’eliminazione, nel rigo RE1/RG1/RF1 delle caselle “Studi di settore: cause di esclusione”, “Studi di settore: cause di inapplicabilità” e “Parametri: cause di esclusione” e l’introduzione della casella “ISA: cause di esclusione” che deve essere compilata, indicando l’apposito codice, dai soggetti per i quali operano le seguenti cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, superiore a € 5.164.569 (i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito)
  4. periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  5. determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
  6. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello Isa approvato per l’attività esercitata;
  7. esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (deve essere compilato il Modello Isa);
  8. enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017;
  9. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 117/2017;
  10. imprese sociali di cui al Lgs. 117/2017;
  11. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • il rinomino del rigo RF2 “Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (Isa);
  • l’eliminazione nel rigo RE5/RG5/RF12 (Compensi/Ricavi non annotati) delle colonne “Parametri e Studi di settore” e “Maggiorazione” e l’inserimento della colonna “Isa” per indicare gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale;
  • la modifica del rigo RQ80 (Ulteriori componenti positivi ai fini Iva – Indici sintetici di affidabilità fiscale), nel quale vanno indicati gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, cui corrisponde un maggior volume di affari ai fini Iva.

Il contribuente, tramite l’applicazione degli Indici, può quindi verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.

Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i contribuenti interessati di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi (RE5/RG5/RF12), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini Irap ed, in termini di maggior volume di affari, ai fini Iva (RQ80).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono infatti riconosciuti i seguenti benefici premiali:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a € 50.000 annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo dell’articolo 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla 148/2011;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento del “comparto” delle imposte dirette e per l’Iva;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
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