3 Maggio 2023

Modello Redditi 2023: tutte le novità relative al credito formazione 4.0

di Debora Reverberi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nel quadro RU dei modelli Redditi 2023 sono state aggiornate le informazioni richieste in relazione ai crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0.

Con riferimento al credito formazione 4.0 di cui all’articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 e ss.mm.ii., da ultimo prorogato al biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 1064, lettere i) e l), L. 178/2020, sono stati notevolmente ampliati i dati richiesti nella sezione IV in modo tale da contemplare le quattro differenti tipologie di costi ammissibili di cui all’articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Nel quadro RU del modello Redditi 2023 trova esposizione il credito d’imposta formazione 4.0 maturato nel periodo oggetto di dichiarazione, calcolato avendo riguardo alle modifiche apportate dall’articolo 22, comma 2, D.L. 50/2022, che ha disposto un generalizzato depotenziamento per i progetti di formazione avviati dalle Pmi successivamente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto:

  • progetti avviati entro il 18 maggio 2022, per le piccole imprese credito del 50% entro un massimale di 300.000 euro, per le medie imprese credito del 40% entro un massimale di 250.000 euro, per le grandi imprese credito del 30% entro un massimale di 250.000 euro;
  • progetti avviati dopo il 18 maggio 2022, per le piccole imprese credito del 40% entro un massimale di 300.000 euro, per le medie imprese credito del 35% entro un massimale di 250.000 euro, per le grandi imprese credito del 30% entro un massimale di 250.000 euro;
  • nel caso in cui i destinatari della formazione siano lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, secondo il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, l’aliquota è innalzata al 60% indipendentemente dalla dimensione d’impresa.

Si rammenta infatti che, causa la mancata emanazione del decreto attuativo, non è stato possibile per nessuna Pmi accedere alla formazione 4.0 qualificata e certificata prevista dall’articolo 22, comma 1, D.L. 50/2022, che avrebbe dato diritto a un cospicuo incremento di aliquota (piccole imprese al 70% e medie imprese al 50%).

Le principali novità del modello Redditi 2023 riguardano, dunque, le ulteriori informazioni da inserire nella sezione IV del quadro RU, oltre ai consueti dati sul numero di ore di formazione e numero di lavoratori in veste di docenti e discenti già richiesti dall’articolo 6, comma 4, D.M. 04.05.2018:

  • il totale delle spese per attività di formazione 4.0;
  • l’ammontare per ciascuna tipologia di spese agevolate;
  • la tipologia di soggetti formatori (se esterni o interni o entrambi);
  • la tecnologia abilitante 4.0 maggiormente rilevante in termini di ore di formazione, individuata fra quelle dell’articolo 3, D.M. 04.05.2018.

Tali dati di dettaglio sono richiesti, al rigo RU156, anche in relazione alle spese di formazione 4.0 sostenute nel periodo d’imposta 2021, a integrazione di quanto esposto nel modello redditi 2022.

 

Dettagli di compilazione quadro RU – sezione I

Al rigo RU1 colonna 1 va utilizzato il codice credito:

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Analogamente al modello redditi 2022, all’interno del rigo RU5 colonna 3, va esposto l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo.

Al rigo RU6 va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D. Lgs. 241/1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

 

Dettagli di compilazione quadro RU – sezione IV

Nella sezione IV del quadro RU del modello redditi 2023 devono essere compilati i seguenti righi:

  • rigo RU110, recante informazioni di dettaglio sulla base di calcolo del credito formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2022;
  • rigo RU156, recante informazioni di dettaglio sulla base di calcolo del credito formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2021;
  • rigo RU150, contenente i dati del titolare effettivo dei fondi nei periodi 2020-2022;
  • rigo RU151, contenente i dati relativi alle ulteriori sovvenzioni eventualmente fruite sulle medesime spese.

Rispetto ai righi RU110 dei modelli redditi precedenti, l’attuale comporta l’inserimento di una molteplicità di dati relativi a costi ammissibili, soggetti formatori e tecnologie abilitanti:

  • a colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti (dato presente anche nei modelli redditi precedenti);
  • a colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti (dato presente anche nei modelli redditi precedenti);
  • a colonna 3, l’importo totale delle spese sostenute per attività di formazione, pari alla somma delle colonne da 4 a 7;
  • a colonna 4, l’importo relativo alle spese del personale in veste di docente per le ore di partecipazione alla formazione 4.0, di cui alla lettera a) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  • a colonna 5, l’importo relativo ai costi di esercizio di formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, con esclusione delle spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità) di cui alla lettera b) dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  • a colonna 6, l’importo relativo ai costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, di cui alla lettera c) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • a colonna 7, l’importo relativo alle spese del personale in veste di discente e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, di cui alla lettera d) dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • a colonna 8, la tipologia di soggetto che ha erogato la formazione 4.0, se interno all’impresa (codice 1) o esterno all’impresa (codice 2) oppure entrambi (codice 3);
  • a colonna 9, la tecnologia abilitante 4.0 maggiormente rilevante in termini di ore di formazione, individuata dalle lettere da a) a m) dell’articolo 3 del D.M. 4 maggio 2018.

Il rigo RU156 deve essere compilato dai soggetti che hanno sostenuto, nel periodo d’imposta 2021, spese per formazione 4.0 agevolate col credito d’imposta: i dati richiesti sono infatti complementari alle informazioni su monte ore formazione e numero lavoratori dipendenti coinvolti, esposte al rigo RU110 colonne 1 e 2 del modello redditi 2022.

Infine, in base agli articoli 17 e 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione e analogamente agli altri crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0, devono inoltre essere compilati i seguenti righi della sezione IV:

  • RU150, in cui indicare i titolari effettivi dei fondi nei periodi 2020-2022;
  • RU151, in cui indicare le eventuali ulteriori sovvenzioni con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito d’imposta nel triennio 2020-2022, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento.

Importante rammentare che l’inserimento del credito d’imposta formazione 4.0 nel modello redditi impone sempre la contestuale compilazione, oltre al quadro RU sezioni I e IV, del quadro RS, prospetto “Aiuti di Stato” al rigo RS401.

L’incentivo è infatti un Aiuto di Stato alla formazione, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Dunque, le imprese beneficiarie del credito d’imposta formazione 4.0, saranno tenute alla compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” al rigo RS401, utilizzando il codice aiuto “54”.