14 Luglio 2018

Modello IRAP

di EVOLUTION
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Il L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta regionale, introdotta nell’ordinamento italiano dall’articolo 3 commi 143-149 L. 662/1996 ed in vigore dal 1998 a seguito dell’emanazione del D.lgs. 446/1997, il cui presupposto è “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.”
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Dichiarazioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina in merito alla predisposizione del Modello IRAP.

L’IRAP è considerata come imposta a carattere reale, in quanto colpisce le attività produttive autonomamente organizzate nel territorio della Regione e non il reddito personale del contribuente.

Si calcola applicando al valore della produzione netta un’aliquota percentuale variabile in funzione dell’attività esercitata dal contribuente.

Nel caso in cui il soggetto passivo eserciti l’attività in più regioni la base imponibile sarà ripartita per ciascuna regione in base al costo del lavoro impiegato in ognuna di queste.

Il versamento dell’IRAP prevede dalla presentazione di una dichiarazione predisposta in base ai modelli approvati annualmente dall’Agenzia delle entrate con provvedimento (da ultimo il modello IRAP 2018 è stato approvato con Provvedimento 30 gennaio 2018).

I soggetti passivi IRAP ai sensi dell’articolo 3 D.Lgs. 446/1997 sono:

  • le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b) TUIR;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché’ le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico;
  • le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
  • gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché’ le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
  • le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché’ le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

La base imponibile IRAP, in funzione dell’attività esercitata dal contribuente, in linea generale è data dalla differenza tra i componenti positivi (lett. A) Conto Economico) e negativi (Lettera B) Conto economico esclusi i valori di cui ai numenri 9), 10) lettere c) e d), 12) e 13)) di reddito (valore della produzione netta) ridotta di eventuali deduzioni forfettarie, o per dipendenti, se spettanti.

Per quanto riguarda la composizione del Modello IRAP per l’anno 2018, lo schema prevede:

Composizione del Modello
Quadro Descrizione
Frontespizio Quadro dedicato ai dati generali del contribuente che presenta la dichiarazione.
Quadro IQ Il quadro deve essere compilato per determinare il valore della produzione delle persone fisiche.
Quadro IP Il quadro deve essere compilato per determinare il valore della produzione delle società di persone.
Quadro IC Il quadro deve essere compilato per determinare il valore della produzione delle società di capitali.
Quadro IE Il quadro deve essere compilato per determinare il valore della produzione degli enti non commerciali
Quadro IK

Il quadro deve essere compilato dalle amministrazioni ed enti pubblici per indicare i valori rilevanti ai fini IRAP distinguendoli tra quelli derivanti dall’attività istituzionale (sez. I) e quelli commerciale (sez. II) senza poter  operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La sezione III “imprese del settore agricolo”  va compilata dai soggetti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dell’articolo 32 del Tuir.

Quadro IR

Il quadro deve essere compilato per ripartire la base imponibile e l’imposta tra le varie Regioni in cui ha svolto l’attività il soggetto passivo, ed i dati concernenti il versamento

Quadro IS

Il quadro deve essere compilato per usufruire di deduzioni; per ripartire la base imponibile nel caso in cui i contribuenti residenti abbiano svolto l’attività produttiva in più regioni o all’estero per almeno 3 mesi; determinare il valore della produzione per le cd società di comodo, indicare i disallineamenti derivanti da operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento); indicare i dati per l’applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti; per la rideterminazione degli acconti; per l’opzione/revoca di determinati regimi; indicare eventuali eccedenze d’imposta ricevute a seguito di operazioni straordinarie; usufruire di particolari deduzioni/detrazioni previste da leggi regionali; correzione di eventuali errori contabili

I soggetti passivi IRAP presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica, anche tramite altra società del gruppo, intermediari abilitati, curatori fallimentari e dai commissari liquidatori, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 322/1998 entro:

  • l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti passivi IRES;
  • il 31 ottobre 2018 per le persone fisiche, società di persone ed associazioni equiparate (tale scadenza originariamente prevista per il il 30 settembre, è stata prorogata dall’articolo 1 comma 932 Legge 205/2017).

Ai sensi dell’articolo 30 D.Lgs 446/1997, l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Le regioni, però, con proprie leggi regionali (ex art. 24 D.Lgs. 446/1997) possono modificare l’anzidetto importo.

I termini di versamento sono disciplinati dall’articolo 17, D.P.R. 435/2001 (modificato dall’articolo 7-quater, comma 19, del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016) il quale distingue tra soggetti che approvano il bilancio entro e oltre i quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta e quelli che non lo hanno approvato entro i termini civilisti.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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