26 Maggio 2018

Il modello 730 congiunto

di Luca Mambrin
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Tra i vantaggi della presentazione del modello 730 vi è senza dubbio la possibilità per i coniugi, che non siano legalmente ed effettivamente separati, di presentare il modello 730 in forma congiunta.

Le istruzioni alla compilazione del modello 730 precisano che, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, L. 76/2016 le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, “si intendono riferiti ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”; pertanto la presentazione del modello 730 congiunto è possibile anche per questi ultimi contribuenti.

I coniugi, non legalmente o effettivamente separati, possono presentare la dichiarazione congiunta se:

  • possiedono solo i redditi che possono essere dichiarati con il modello 730;
  • almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

In particolare possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi, al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018 ovvero ad un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che può rivolgersi al sostituto d’imposta o ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2017 al mese di giugno dell’anno 2018;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 50, comma 1, lett. c-bis), Tuir) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), Irap e Iva.

Ad esempio nel caso in cui un contribuente sia un lavoratore dipendente mentre il coniuge un libero professionista non sarà possibile presentare il modello 730 congiunto in quanto uno dei coniugi possiede dei redditi (di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva) non dichiarabili con il modello 730.

In tale situazione i coniugi dovranno presentare le dichiarazioni in forma disgiunta: il coniuge lavoratore dipendente potrà presentare il modello 730 mentre il coniuge libero professionista dovrà necessariamente presentare il modello redditi Persone fisiche.

È sempre preclusa invece la possibilità di presentare una dichiarazione congiunta:

  • nel caso in cui venga presentata la dichiarazione per conto di incapaci o di minori; non è possibile per il soggetto dichiarante (rappresentante o tutore) presentare il proprio modello 730 congiuntamente a quello del minore o dell’incapace;
  • nel caso di decesso del coniuge prima della presentazione della dichiarazione; il coniuge superstite in qualità di erede dovrà presentare il modello redditi PF per conto del coniuge deceduto, mentre per sé stesso potrà presentare il modello 730.

La dichiarazione congiunta deve essere presentata:

  • al sostituto d’imposta del soggetto dichiarante. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano lavoratori dipendenti possono presentare la dichiarazione congiunta; tale dichiarazione può essere presentata al sostituto d’imposta di uno dei due (sempre che il sostituto abbia deciso di prestare assistenza fiscale diretta). È necessario che vada indicato come soggetto dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione.
  • al CAF o ad un professioni sta abilitato; in tale circostanza è necessario che vada indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta. I dati del sostituto d’imposta del coniuge del dichiarante non dovranno essere indicati.

È possibile presentare il modello 730 congiunto anche nel caso di assenza del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio; in tal caso il modello 730 andrà presentato direttamente all’Agenzia delle entrate o ad un CAF/professionista abilitato. In tale circostanza:

  • nella sezione “Informazioni relative al contribuente” andrà indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”;

  • nel riquadro “dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” dovrà essere barrata la casella “ 730 dipendenti senza sostituto

Nel caso di dichiarazione congiunta si dovranno compilare due distinti modelli 730, quello del dichiarante e il modello del coniuge dichiarante.

Nel modello del dichiarante dovranno essere barrate le caselle “dichiarante” e “dichiarazione congiunta” nel riquadro delle informazioni relative al contribuente e dovrà essere compilata la sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Nel modello del coniuge dichiarante deve essere barrata la casella “coniuge dichiarante”, mentre il riquadro “dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” non deve essere compilato.

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