10 Agosto 2019

Modelli Isa: a cosa serve il campo “note aggiuntive”?

di Luca Caramaschi
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Alcuni professionisti che nelle scorse settimane hanno provveduto alla compilazione dei modelli Isa per conto dei propri clienti si sono chiesti quale sia il reale significato da attribuire al campo “note aggiuntive” e per quali situazioni sia opportuno evidenziare in esso situazioni di anomalia.

Le perplessità circa l’opportunità/necessità di compilazione del richiamato campo derivano non solo dal contenuto delle istruzioni generali alla compilazione dei modelli Isa ma anche dalla natura stessa di questo nuovo strumento di “compliance.

Come ribadito dalla stessa Agenzia delle entrate nella recente circolare 17/E/2019, che richiama alla previsione contenuta nell’articolo 9-bis D.L. 50/2017, l’introduzione degli Isa risponde all’esigenza di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari, in un’ottica di rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e pubblica amministrazione, diversamente dagli studi di settore che, al contrario, hanno rappresentato un vero e proprio strumento di accertamento.

Per questi ultimi, infatti, la compilazione del campo “note aggiuntive” assolveva proprio alla funzione di “giustificazione” della non congruità del contribuente che assumeva rilevanza (e assumerà ancora per le annualità interessate dalla disciplina degli studi oggetto di accertamento) in sede di contraddittorio obbligatorio con l’amministrazione finanziaria.

Ciò emergeva chiaramente dal contenuto delle istruzioni parte generale alla compilazione dei modelli studi di settore che affermavano quanto segue “Attenzione – Nella scheda “Note aggiuntive” dell’applicazione Gerico è richiesta l’indicazione delle cause che hanno determinato l’attestazione della non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore e/o delle cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi”.

Osservando l’analoga formulazione contenuta nelle istruzioni, parte generale, alla compilazione dei modelli Isa il cambio di impostazione appare evidente.

In esse infatti si afferma che “Nella sezione “note aggiuntive” dell’applicazione è possibile comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall’applicazione dell’Isa. Specifiche indicazioni in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F e G, con riferimento all’aliquota Iva, e nella modulistica di alcuni Isa”.

Scorrendo le istruzioni alla compilazione dei quadri riferiti agli elementi contabili si riscontra ulteriormente che l’utilizzo del campo “note aggiuntive” è funzionale esclusivamente a fornire la prova contraria prevista dal comma 9 dell’articolo 9-bis D.L. 50/2017, consistente nella possibilità, da parte del contribuente, di indicare nel rigo F34 l’aliquota Iva relativa alle attività dallo stesso esercitata in alternativa all’aliquota media calcolata di default.

Un utilizzo “specifico”, quindi, e non più destinato genericamente alla indicazione delle cause che hanno determinato la “non affidabilità” del contribuente (o la non congruità e coerenza, come accadeva nella disciplina degli studi di settore).

Se, quindi, è pur vero che, ai fini della disciplina degli Isa, la “non affidabilità” di taluni indicatori (non tutti) può essere migliorata incrementando la materia imponibile (con la stessa logica con la quale negli studi di settore si parlava di “adeguamento”), la natura degli Isa quale mero strumento di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo determina di fatto una sorta di “ineluttabilità” del giudizio espresso con i nuovi indicatori,  che tuttavia non si tradurrà mai in un accertamento fondato sui medesimi, bensì su altre metodologie a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (indagini finanziarie, accertamenti analitici o analitico-induttivi, ecc.).

Tutto ciò premesso, esclusa la necessità di compilare il campo al di fuori dei casi espressamente previsti nelle istruzioni generali e in quelle relative alla compilazione dei singoli modelli, resta comunque una considerazione di “opportunità” nel valutare la compilazione del campo “note aggiuntive” in ambito Isa.

Se si pensa che un eventuale accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria, “stimolato” dalla non affidabilità emersa dagli indicatori di affidabilità fiscale relativo ad una determinata annualità, normalmente interviene a diversi anni di distanza dalla medesima, è probabile che il contribuente faccia poi fatica a “ricostruire” le condizioni particolari che hanno eventualmente caratterizzato l’annualità oggetto di verifica.

Ecco che il campo “note aggiuntive” contenute nel modello Isa potrebbe comunque assolvere ad una funzione di “memoria” di quanto avvenuto nel corso di quell’anno, oltre al fatto che tali osservazioni verrebbero già messe a disposizione della stessa Amministrazione finanziaria in via anticipata e con la possibilità quindi di tenerne conto nella fase di indagine preliminare.

Si pensi, ad esempio, ad una ditta individuale (attività di estetista) nella quale la titolare è stata interessata, nel corso del periodo d’imposta, dalla nascita di un figlio, assentandosi quindi dal lavoro per diversi mesi. Per non interrompere l’attività ha assunto, per questo periodo, una lavoratrice dipendente in possesso dei requisiti per svolgere l’attività.

Nel compilare il modello Isa di questo contribuente, che in passato ha sempre avuto risposte positive dall’esito del software Ge.ri.co (studi di settore), si rileva che il livello degli indicatori Isa è prossimo allo zero.

Si pensi inoltre a tutte quelle posizioni imprenditoriali e professionali, spesso di ridotte dimensioni, caratterizzate da condizioni di “marginalità economica” (ad esempio, il contribuente è già titolare di pensione ma continua a svolgere l’attività) e che determinano un risultato di “scarsa affidabilità” che potrebbe indurre l’amministrazione a focalizzare l’attenzione sul contribuente.

Se l’Amministrazione fosse preventivamente in possesso di queste informazioni, potrebbe tranquillamente, attraverso una indagine bancaria sul contribuente (“suggerita” dalle indicazioni fornite dal contribuente nel campo note) verificare che, nel primo caso l’estetista ha percepito l’assegno di maternità e, nel secondo caso, che il pensionato percepisce regolarmente l’assegno della pensione.

In questo senso si ritiene che la compilazione del campo “note aggiuntive” possa comunque svolgere anche in ambito Isa un efficace compito di “prevenzione” che ciascun contribuente dovrà attentamente valutare.

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