17 Dicembre 2018

Modalità di regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione

di Marco Peirolo
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Le modalità di regolarizzazione che incombono al cessionario/committente in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore sono diverse a seconda che l’operazione sia interna o intraunionale.

L’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 prevede l’applicazione di una autonoma sanzione, ferma restando la responsabilità del cedente/prestatore, nei confronti del cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare.

La violazione di cui trattasi, peraltro, non si realizza nello stesso istante in cui si perfeziona quella del cedente/prestatore, ma nel momento successivo in cui siano inutilmente scaduti i termini previsti dalla legge affinché il cessionario/committente, soggetto Iva, provveda a regolarizzare l’operazione.

Nello specifico, il citato comma 8 dell’articolo 6 D.Lgs. 471/1997 prevede le seguenti modalità di regolarizzazione in capo al cessionario/committente:

  • se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
  • se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’Ufficio di cui sopra, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

L’imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata mediante Modello F24 (codice tributo “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione).

Osservati i suddetti adempimenti, un esemplare del documento, con l’attestazione dell’eseguita regolarizzazione, viene restituito dall’Ufficio al contribuente, che è tenuto ad annotarlo sul registro degli acquisti, come previsto dall’articolo 6, comma 9, D.Lgs. 471/1997.

L’omessa regolarizzazione nei prescritti termini rende, invece, il cessionario/committente autore dell’illecito, in via del tutto indipendente rispetto alla controparte, con la conseguenza che, nei suoi confronti, si rende applicabile la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per singola violazione, ma resta inteso che l’operatore può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Non è, invece, previsto, nei casi di omessa regolarizzazione, il recupero dell’imposta nei riguardi del cessionario/committente, diversamente da quanto in precedenza stabilito dall’articolo 41, comma 6, D.P.R. 633/1972.

Rinviando ad un successivo intervento l’esame dei riflessi della fatturazione elettronica sulla procedura esposta, la stessa implica, in sintesi, che il cessionario/committente sia tenuto al pagamento dell’imposta che avrebbe dovuto assolvere il cedente/prestatore e, mediante l’emissione di un’autofattura riportante l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione, il medesimo contribuente è legittimato ad esercitare la detrazione, previa annotazione del documento nel registro degli acquisti, secondo le regole degli articoli 19 e ss. D.P.R. 633/1972.

L’obbligo di regolarizzazione è previsto anche dall’articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, che disciplina l’autofatturazione da parte del cessionario nazionale nel caso di inadempienza del fornitore di altro Stato UE.

Qualora non riceva la fattura entro il secondo mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, l’acquirente del bene deve emettere una fattura, in unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Se, invece, l’acquirente ha ricevuto una fattura dal cedente che tuttavia riporta un importo più basso di quello effettivamente pagato, dovrà emettere una fattura integrativa, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione della fattura originaria.

Tenuto conto del rinvio agli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993 contenuto nell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, è da ritenere che la medesima procedura sia applicabile anche in caso di reverse charge cd. “esterno”, nella specie quando il fornitore appartiene ad altro Stato membro e le cessioni poste in essere hanno per oggetto beni già in Italia al momento dell’operazione o quando lo stesso fornitore effettua prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia secondo la regola generale che dà rilevanza allo Stato del committente o in base alle deroghe previste dagli articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972.

È il caso di osservare che tale procedura di regolarizzazione, a differenza di quella dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, non prevede un’apposita sanzione nei confronti del cessionario italiano che non adempia all’obbligo di regolarizzazione, sicché non è chiaro se sia applicabile, anche in tale ipotesi, la sanzione del 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro, oppure la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta con un minimo di 500 euro, prevista dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

L’articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, inoltre, non prevede l’autonomo pagamento dell’imposta da parte dell’operatore nazionale, per cui è in sede di liquidazione periodica che occorre computare l’imposta a debito, che di fatto viene però neutralizzata dall’imposta a credito, di pari importo, come conseguenza del sistema di inversione contabile che caratterizza le operazioni in esame.

Ai sensi dell’articolo 47, comma 1, D.L. 331/1993, l’autofattura o la fattura integrativa deve essere annotata, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, vale a dire entro il secondo mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, gli stessi documenti vanno annotati, distintamente, nel registro degli acquisti.

Reverse charge e split payment