24 Aprile 2020

Mezzi di prova nelle cessioni intracomunitarie “franco magazzino”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Il CMR, anche in mancanza della firma del cessionario, integrato con la dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione, costituisce mezzo di prova rilevante per comprovare la non imponibilità Iva della cessione intracomunitaria, laddove siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario), o dati dell’operazione e siano conservate le fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante il pagamento, i documenti contrattuali e gli elenchi Intrastat.

È quanto emerge dalla risposta all’istanza di interpello n. 117 fornita ieri, 23 aprile, dall’Agenzia delle entrate ad un’istanza di interpello presentata da una società (Alfa) che abitualmente pone in essere cessioni intracomunitarie “franco magazzino”, ossia con trasporto a cura dell’acquirente.

Prima di entrare nel merito della risposta dell’Agenzia, è necessario ricordare che le cessioni intracomunitarie di beni beneficiano del regime di non imponibilità Iva a condizione se sussistano tutti i seguenti requisiti (articolo 41 D.L. 331/1993):

  • cedente e cessionario siano soggetti passivi d’imposta in due Stati membri diversi (e iscritti al Vies);
  • la cessione avvenga a titolo oneroso;
  • i beni siano trasportati da uno Stato membro con destinazione altro Stato membro (diverso da quello di partenza).

Proprio in relazione a tale ultimo requisito, negli anni passati si erano evidenziate particolari criticità portate anche all’attenzione della Corte di Giustizia Ue nel contesto delle frodi Iva intracomunitarie (caso Teleos, causa C-409/04 e caso Twoh International, causa C-184/05, solo per citarne alcune), nonché della prassi dell’Agenzia delle entrate negli anni successivi (risoluzione 345/E/2007 e risoluzione 477/E/2008 per citarne alcune) e da ultimo con la risposta n. 100 dell’8 aprile 2019 ripresa dall’Agenzia nella risposta in commento.

Il dibattito in ambito comunitario ha portato infine all’approvazione del Regolamento 4.12.2018, n. 1912/UE che ha inserito il nuovo articolo 45-bis al Regolamento 282/2011 in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020.

In base alle richiamate novità sono stati “codificati” i mezzi di prova nelle due ipotesi di trasporto a cura del cedente e nel caso, che qui interessa, del trasporto a cura del cessionario, ricordando che si tratta di una presunzione relativa.

Conseguentemente, il soggetto passivo può fornire mezzi alternativi di prova anche attingendo dalle richiamate pronunce di prassi dell’Agenzia emanate prima dell’avvento del predetto Regolamento Ue.

Nel condividere la soluzione proposta dalla società istante, l’Agenzia delle entrate, richiamando la citata risposta n. 100 dell’8 aprile 2019, precisa che gli ulteriori documenti utilizzati a corredo del documento di trasporto attestante la destinazione dei beni e normalmente firmati dal trasportatore per presa in carico (il CMR), possono costituire prova della cessione intracomunitaria in presenza delle seguenti condizioni:

  • devono essere individuabili i soggetti coinvolti nell’operazione (cedente, cessionario e vettore), nonché tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
  • devono essere conservate le fatture di vendita, i documenti attestanti il pagamento, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat.

Tenendo conto che il suddetto indirizzo, a parere dell’Agenzia, è conforme alle nuove indicazioni regolamentari, la documentazione indicata dalla società nell’istanza di interpello (ed in precedenza illustrata) è sufficiente per dimostrare l’avvenuto trasferimento dei beni nel Paese del cessionario e quindi ad integrare i requisiti per la non imponibilità Iva dell’operazione (fermi restando gli altri requisiti).