14 Gennaio 2014

Mentire al Fisco può costare sino a 3 anni di reclusione!

di Massimo Conigliaro
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Fino a 3 anni di reclusione per chi fornisce all’Agenzia delle Entrate documenti falsi o notizie non veritiere. E’ questa la pena prevista dall’art.11, primo comma, del D.L. 201/2011 (c.d. “decreto salva Italia”), che assimila la produzione di documenti falsi o le risposte non veritiere ai casi di falsità delle autodichiarazioni.

La norma punisce “chiunque” durante un’attività di accertamento ex artt.32 e 33 del DPR n.600/73, o artt. 51 e 52 del DPR n.633/72, a seguito delle richieste effettuate dagli accertatori, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisce dati o notizie non rispondenti al vero per i quali si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D. Lgs. n.74/00.

Il legislatore sembra essersi accorto che troppo spesso i contribuenti rispondono con leggerezza, ovvero forniscono dati strumentali ad una parziale ricostruzione dei redditi, allorquando ricevono questionari o richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Tale comportamento dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della norma, è punito ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 (il decreto che disciplina le autocertificazioni). Da segnalare che in sede di conversione la portata della norma è stata attenuata, prevedendo che relativamente ai dati ed alle notizie non rispondenti al vero, la pena si applica solo se a seguito delle richieste effettuate si configura un reato tributario di cui al D. Lgs. 74/2000.

Ad oggi bisogna pertanto tenere presente che:

  • l’esibizione e la trasmissione di documenti falsi ha sempre rilevanza penale;
  • la comunicazione di dati non rispondenti al vero ha rilevanza penale nel solo caso in cui, in seguito alle richieste dell’Amministrazione Finanziaria, si configura un reato ai sensi del D. Lgs 74/2000.

E’ noto che l’articolo 32 del D.P.R. 600/73 in materia di imposte dirette e l’art. 51 del D.P.R. 633/72 in ambito Iva, conferiscono agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria numerosi poteri ai fini dei controlli fiscali: tra questi si segnalano quelli relativi alla possibilità di richiedere informazioni e notizie ai contribuenti. Chiunque riceve una richiesta del Fisco è tenuto a rispondere, nel termine assegnato, al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa da 258,22 ad euro 2.065,82 prevista dall’art. 11 del D. Lgs. 471/97.

L’esibizione e la trasmissione di documenti falsi

La prime delle due ipotesi sanzionate penalmente in base all’articolo 11, comma 1, del D.L. 201/2011 è quella prevista per chiunque esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte.

Come evidenziato anche dalla relazione di accompagnamento al decreto, il previgente sistema normativo, sprovvisto di sanzioni in proposito, finiva per incoraggiare comportamenti volti a nascondere dati ed informazioni ed ostacolare l’attività di accertamento; in passato, tali condotte comportavano soltanto l’irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 471/97. Oggi il sistema sanzionatorio penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 è stato esteso al caso del rilascio all’Amministrazione Finanziaria di documenti in tutto, o anche soltanto in parte, falsi.

La comunicazione di dati non veritieri

L’altra fattispecie penalmente rilevante, prevista daI comma 1 dell’art. 11 del D.L. 201/11, è quella riguardante la comunicazione di dati e informazioni non rispondenti al vero in seguito alle richieste del Fisco. La norma, però, prevede in questo caso un’importante precisazione: non tutte le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, ma soltanto quelle rese nell’ambito di un controllo che abbia portato alla contestazione di una delle fattispecie di reato tributario previste e punite dal D. Lgs. 74/2000. Occorre cioè che i dati e le informazioni siano state rese in occasione di controlli fiscali al termine dei quali vi sia stata la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica per uno dei seguenti casi:

  • dichiarazione fraudolenta;
  • dichiarazione infedele;
  • omessa dichiarazione;
  • emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  • occultamento e distruzione di scritture contabili;
  • omessi versamenti di iva e ritenute;
  • indebita compensazione.

 

Soggetto attivo del reato: i pericoli per i professionisti

L’utilizzo da parte del legislatore della parola “chiunque” lascia chiaramente intendere come la disposizione punisca non soltanto il contribuente che si dovesse rendere responsabile di produrre documenti falsi o rendere dichiarazioni non veritiere, ma qualsiasi altro soggetto dovesse farlo in sua vece e nel suo interesse. Soggetti attivi del reato possono dunque essere:

  • i contribuenti persone fisiche;
  • i legali rappresentati di società, enti o associazioni;
  • i professionisti delegati allo specifico rapporto;
  • gli intermediari finanziari;
  • i notai;
  • gli amministratori di condominio.

Tale circostanza impone alcune cautele, in particolare ai professionisti che dovessero produrre documenti per conto dei clienti agli uffici finanziari ovvero alla Guardia di finanza. Si pensi ai documenti contenenti la quantificazione delle rimanenze di un’azienda, ai contratti non registrati, alle ricevute dei pagamenti delle imposte e, comunque, ad ogni documento utile a rideterminare l’imponibile ovvero ad ostacolare l’attività di accertamento. Negli scorsi anni, non sono stati infrequenti i casi di modelli F24 con false quietanze o di distinte delle rimanenze prive di qualsiasi riscontro: in tali circostanze sarà sempre prudente che il professionista incaricato si accerti della genuinità dei documenti e dei dati che gli viene richiesto di fornire agli uffici finanziari, per evitare di incorrere egli stesso nelle sanzioni penali previste in casi del genere. E’ da ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione ha più volte statuito la responsabilità solidale del professionista per le violazioni e gli errori commessi nell’attività di assistenza fiscale al cliente (ex pluribus sentenza n. 11082 del 7 maggio 2010).