29 Novembre 2018

Mense aziendali: servizi sostitutivi anche tramite “App Mobile”

di Luca Caramaschi
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Il progresso tecnologico entra a gamba tesa nelle procedure aziendali. Con il Principio di diritto n. 3 del 08.10.2018 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi tramite “app” (l’applicazione utilizzabile da smartphone e tablet) al fine di comprendere se ad essi, pur resi con la descritta modalità, risulti possibile applicare la disciplina fiscale appositamente prevista per i cosiddetti “buoni pasto” (o ticket), da ultimo disciplinata con il Decreto del MISE datato 07.06.2017 ed entrato in vigore il 09.09.2017.

Principali caratteristiche dei buoni pasto

  • possono essere utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l’orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali;
  • possono essere cumulati per un massimo di 8 e non possono essere convertiti in denaro o rivenduti e possono essere utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale;
  • possono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno che a part-time, e collaboratori, anche in assenza di pausa pranzo nel proprio contratto di lavoro;
  • sono nominativi e dunque potrà utilizzarli soltanto il titolare (non potranno essere ceduti neppure al coniuge per fare la spesa, e il loro utilizzo, se non per il pranzo, è ammesso soltanto per l’acquisto di prodotti di uso alimentare);
  • devono essere datati e sottoscritti dal titolare: è presente uno spazio riservato all’indicazione della firma del lavoratore titolare e per indicare la data di utilizzo; diversamente, per i buoni pasto elettronici, l’indicazione del titolare è digitalizzata grazie ad un numero ed un codice identificativo e non è richiesta l’apposizione di alcuna firma da parte del titolare;
  • la tassazione rimane invariata rispetto al passato: quelli cartacei restano esenti dalle imposte fino al valore di € 5,29; detto importo sale a € 7 per i ticket in formato elettronico, incentivati in virtù della loro trasparenza e tracciabilità (il valore di ogni singolo ticket si intende comprensivo di Iva al 10 per cento per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande).

Nel presupposto che il servizio reso tramite apposita “App Mobile” sia assimilabile ai predetti servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo dei buoni pasto, l’Agenzia precisa nel citato principio di diritto n.3 che lo stesso deve essere trattato fiscalmente nel modo seguente:

  • ai fini Irpef, e cioè in capo al dipendente, la determinazione del reddito di lavoro dipendente avviene alle condizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, laddove è disposto che “Non concorrono a formare il reddito … le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi…”;
  • ai fini Ires, e cioè in capo alla società, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir;
  • ai fini Iva si rendono applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10 per cento previste nei numeri 37 e 121 della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972.

Sotto tale ultimo profilo, quello dell’Iva, il citato principio di diritto precisa che si riserva di valutare gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva UE 2016/1065 del 27.06.2016 (cosiddetta “Direttiva sui voucher”) che dovrebbe avvenire entro la fine del 2018 e che quindi interesserà i buoni pasto emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

Si fa presente che ad ora risulta approvato in data 8 agosto 2018 lo schema di decreto legislativo di recepimento della citata Direttiva, che prevede una distinzione tra buoni “monouso” e buoni “multiuso”. In virtù delle modifiche apportate dal citato Decreto MISE datato 07.06.2017 i buoni pasto (o ticket) dovrebbero ricadere nella definizione di buoni-corrispettivo multiuso.

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