Ma siamo sicuri che così le imprese ripartono?
di Sergio Pellegrinonomi impegnativi: abbiamo avuto così diversi
decreti crescita,
semplificazioni,
competitività, per arrivare fino ai
Salva Italia o agli
Sblocca Italia.
risultati raggiunti non sono stati in linea con le
promesse insite nella scelta di queste denominazioni, tant’è che il suggerimento che vorremmo dare all’attuale Governo, innamorato del
marketing più dei precedenti, è di lasciare il prossimo decreto senza un appellativo “buono” per i giornali … vuoi mai che non siano quelli a portare sfortuna.
lacci e lacciuoli al sistema, ma che, nella migliore ipotesi, denotano una
grande dose di improvvisazione, oppure, a voler pensare male, rappresentano
fumo negli occhi di un’opinione pubblica sempre più stordita e rassegnata.
caos che governa il
nostro sistema tributario e le scelte, troppo velocemente “reversibili” del legislatore, fa impressione vedere come anche il
diritto societario ormai sia lasciato alla mercé di modifiche improvvide e non sempre abbastanza “ragionate”.
c.d. decreto competitività (
pardon, per essere coerenti chiamiamolo correttamente D.L. 91/2014), che interviene sulle
procedure di iscrizione degli atti al Registro delle imprese, prevedendo che, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro deve procedere all’iscrizione immediata dell’atto.
“facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche”, come se i pochi giorni di attesa dell’iscrizione dell’atto al registro fossero decisivi in tal senso.
circolare del Mise del 19 settembre, emerge invece che così non è e si crea soltanto ulteriore confusione.
momento storico-economico” per avvalorare la “supremazia” della
pec.
due direttrici:
la riduzione del capitale sociale minimo delle società e il “ridimensionamento” dei controlli nelle srl.
5 volte in questo senso, fino a portarci ad avere
srl ordinarie “vecchio stampo” (con capitale sociale almeno pari a 10.000 euro e versato nella misura minima di 2.500 euro),
srl ordinarie “light” (con capitale a partire da 1 euro, ma … interamente versato) e
srl semplificate (che, se si riuscissero a fare, avrebbero almeno il vantaggio di non determinare oneri notarili in capo ai costituenti).
spa, riducendo il
capitale sociale minimo a 50.000 euro.
incremento del numero di srl obbligate a dotarsi di un organo di controllo, atteso il collegamento in tal senso esistente nell’articolo 2477 del Codice Civile proprio al capitale minimo delle spa: per questo motivo la disposizione in questione è stata
soppressa e la presenza di controllori nelle srl resa ancora più “episodica”.
“ansia da eliminazione dei controlli” ha portato il legislatore a prevedere un’
immediata decorrenza degli effetti dell’abrogazione della norma e la previsione, inserita in sede di conversione del decreto, che “
la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”.
revoca di un sindaco o del collegio non basta, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2400 del Codice Civile, una delibera assembleare, ma è necessario un decreto di approvazione del Tribunale di quella delibera e quindi una
procedura niente affatto agevole, a ribadire il dubbio evidenziato in precedenza: improvvisazione o fumo negli occhi?