2 Agosto 2019

L’uso foresteria non esclude la cedolare secca

di Alessandro Bonuzzi
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Le condizioni che devono essere rispettate per l’applicazione della cedolare secca riguardano il locatore, nonché la natura e l’uso dell’unità immobiliare da locare, non rilevando in alcun modo l’eventuale commercialità del locatario.

Lo ha stabilito la CTR Emila Romagna con la sentenza n. 1236/7/19 pubblicata in data 20 giugno 2019.

La vicenda trae origine dall’impugnazione davanti alla CTP di Reggio Emilia, da parte di un contribuente persona fisicaprivata”, di un diniego di rimborso di maggiori impose di registro e di bollo versate in occasione della registrazione di un contratto di locazione stipulato tra il contribuente stesso, in qualità di locatore, e una società di capitali, in qualità di locatario.

Il locatore, infatti, avrebbe voluto optare per il regime della cedolare secca, ma l’Agenzia (o meglio il software Siria da utilizzare ai fini della registrazione del contratto) non ha consentito l’adesione al regime sostitutivo, richiedendo il pagamento delle normali imposte di registro e di bollo, sul presupposto che il locatario era una società, a nulla rilevando che l’immobile sarebbe stato destinato a fungere da abitazione di un dipendente (cd. uso foresteria).

Il contribuente ha, quindi, provveduto al pagamento di quanto richiesto, salvo poi chiedere il rimborso delle somme versate, sostenendo di aver diritto a fruire della cedolare secca essendo rispettati i requisiti richiesti dalla norma, atteso che:

  • il locatore era una persona fisica che agiva in veste di privato consumatore;
  • l’immobile abitativo era destinato ad uso abitativo;
  • l’ulteriore limitazione costituita dalla natura imprenditoriale del conduttore non è imposta dalla legge ma solo dalla circolare 26/E/2011.

La CTP ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo non rilevante, ai fini dell’applicazione della cedolare secca, la natura commerciale del locatario.

L’Agenzia delle entrate ha, quindi, proposto appello avverso la sentenza di primo grado, asserendo che la circolare 26/E/2011 non introdurrebbe un nuovo requisito ma espliciterebbe le finalità della norma – articolo 3 D.Lgs. 23/2011 – che al comma 6 precisa che l’opzione non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, con ciò attribuendo valore alla soggettività sia del locatore che del conduttore.

La CTR emiliana, aderendo a costante giurisprudenza di merito, conferma la decisione del giudice di prime cure rigettando l’appello dell’Agenzia.

Secondo la commissione regionale, infatti, le uniche condizioni di fruibilità del regime alternativo della cedolare secca sono:

  1. che il locatore sia persona fisica che non agisca in regime d’impresa o di libera professione;
  2. che l’unità immobiliare locata sia abitativa e destinata ad uso abitativo.

L’ulteriore condizione riguardante il profilo soggettivo del locatario non è in alcun modo prevista dalla norma e, soprattutto, non può essere introdotta con una circolare dell’ente impositore non avente valore normativo e non essendo vincolante per i contribuenti.

Siccome l’uso foresteria non esclude la destinazione abitativa dell’immobile, nel caso in discussione, il locatore aveva diritto di optare per la cedolare secca e, pertanto, a vedersi rimborsate le maggiori imposte di registro e di bollo versate.

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