19 Dicembre 2024

L’omesso versamento Iva neutralizzato dai mancati pagamenti da parte della PA

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

La riforma del D.Lgs. 74/2000, disposta in attuazione dell’articolo 20, L. 111/2023, impegnava il Governo a osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio, fra cui quello di dare specifico rilievo all’eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo per motivi a lui non imputabili.

E il legislatore delegato – D.Lgs. 87/2024 – è intervenuto sul reato di omesso versamento Iva, di cui all’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000.

Oggi la norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’Iva dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter, del D.P.R. 602/1973, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a euro 75.000.  

Il legislatore delegato, inoltre, ha rimodulato l’articolo 13, D.Lgs. 74/2000, norma che dispone a vario modo delle cause di non punibilità, in caso di pagamento del debito tributario. Fermo restando la formulazione dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13, D.Lgs. 74/2000, viene adesso previsto che il reato di omesso versamento dell’Iva non è punibile se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. A tali fini, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Inoltre, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis, c.p.c., il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;

b) salvo quanto previsto sopra, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’Amministrazione finanziaria;

c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

d) la situazione di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

E la nuova disposizione è stata letta recentemente dalla 3 Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 41238 dello scorso 1.10.2024, secondo cui occorre tenere adeguato conto delle deduzioni difensive concernenti la concreta impossibilità di far fronte ai versamenti dovuti, che trova ormai un importante riscontro nel diritto positivo, perimetrando così l’indirizzo maggiormente garantista per i contribuenti. In tale ottica ricostruttiva, viene osservato che l’imputato, già nel corso del primo grado di giudizio, aveva non solo documentato l’accettazione della propria proposta concordataria da parte dell’Agenzia delle Entrate (successivamente recepita nel decreto di omologazione del concordato preventivo), ma aveva allegato circostanze di estremo rilievo, fra le quali il blocco dei pagamenti da parte della P.A., a cui la società aveva cercato di far fronte, riducendo i costi di produzione e provvedendo ad un aumento di capitale.

E di conseguenza, per i massimi giudici, alla luce di quanto precede e delle coordinate ermeneutiche in precedenza richiamate, le allegazioni difensive non potevano essere ignorate dai giudici di merito, nella valutazione della sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, anche in considerazione della loro incidenza sul margine di superamento della soglia di punibilità.