26 Ottobre 2017

L’omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’appello

di Luigi Ferrajoli
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La Commissione Regionale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1373 del 24 aprile 2017, in conformità a un consolidato orientamento fatto proprio dalla Cassazione (solo di recente si veda la Cass. Civ. sent. 1901/2016), ha sostenuto che secondo l’articolo 22 del D.Lgs. 546/1992 – richiamato nel giudizio di appello dall’articolo 53 comma 2 –, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, occorre “il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata”. In merito, viene altresì precisato che “la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata al pari dell’omesso deposito del ricorso con l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo”. A tal proposito, viene altresì precisato che tale irregolarità della costituzione della parte ricorrente non è sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente.

Peraltro, la Cassazione ha affermato che la produzione della ricevuta di spedizione consente di compiere una verifica non solo sul rispetto del termine per impugnare la sentenza ma anche sulla tempestività della costituzione in giudizio dell’impugnante, precisando sul punto che il termine di costituzione decorre dalla spedizione dell’atto e non dalla sua ricezione.

A tal proposito, si è detto che poiché l’indicazione della data di spedizione, nell’avviso di ricevimento dell’atto che viene compilato dallo stesso mittente, non è assistita dalla pubblica fede, per tali ragioni non può ritenersi che vi sia equipollenza tra l’avviso di ricevimento e l’avviso di spedizione.

Tuttavia, è bene evidenziare che la stessa Corte di Cassazione (Cass. civ. SS. UU. n. 13452/2017), un mese dopo la sentenza qui citata della CTR Reggio Emilia ha voluto puntualizzare che “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario”.

A motivo di tale conclusione è stato sostenuto che, solo in tal caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.

In caso contrario, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza).

Ciò che interessa quindi è che sia fornito ogni elemento utile a controllare che siano stati correttamente rispettati i termini ai fini della costituzione del ricorrente e che siano rese note e certe le date di notifica e di ricevimento dell’impugnazione proposta dall’appellante nei confronti della controparte. In altri termini, sembra che la Corte abbia voluto in un certo senso limitare le pronunce di inammissibilità del ricorso o dell’impugnazione alle sole situazioni in cui la parte onerata non abbia in alcun modo fornito la prova della tempestiva proposizione dell’impugnazione, stando anche alla recente giurisprudenza di legittimità e della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo le quali, per ciò che concerne le questioni processuali, occorre sempre privilegiare le interpretazioni della normativa che consentano di giungere ad una decisione sul merito, evitando che irragionevoli declaratorie di inammissibilità ne arrestino la naturale prosecuzione.

Sembra che la Corte, rispetto a quanto affermato dalla CTR Reggio Emilia, cerchi in qualche modo di contemperare le diverse esigenze consistenti, da un lato, nel garantire la corretta osservanza dei termini imposti alle parti, dall’altro nel favorire il regolare svolgimento del processo tributario secondo i principi dell’articolo 111 della Costituzione e le indicazioni espresse dalla Corte europea propense a che il giudice giunga ad una sentenza di merito.

Nel caso posto all’attenzione della CTR di Reggio Emilia, tuttavia, non solo non è stato compiuto il deposito della ricevuta di spedizione, ma l’avviso di ricevimento dell’atto è stato prodotto in copia nella facciata non contenente espressa indicazione della data di spedizione.

Quanto basta per ritenere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate inammissibile, non essendo in altro modo provabile la data di spedizione dell’atto.

Dottryna