11 Settembre 2017

Lo spesometro va per competenza

di EVOLUTION
Scarica in PDF
L’articolo 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016, dispone l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate … ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’obbligo comunicativo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali del nuovo spesometro, tra cui quello secondo cui la comunicazione dei dati deve avvenire “per competenza”.

Entro il prossimo 28 settembre, i soggetti passivi Iva sono tenuti ad un nuovo obbligo comunicativo: l’articolo 21 del D.L. 78/2010 (come riformulato dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016) dispone, infatti, l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei datidi tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate … ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”. Pertanto, a decorrere da quest’anno, il vecchio “spesometro annuale” lascia il posto allo “spesometro trimestrale” ai fini della trasmissione dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva.

A “regime”, la comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Tuttavia, per il solo anno d’imposta 2017 la comunicazione delle fatture avverrà su base semestrale. Sono state, infatti, previste 2 comunicazioni da trasmettere, rispettivamente, entro il 28/09/2017 (per i primi 2 trimestri – termine “prorogato” rispetto al 16/09/2017) e il 28/02/2018 (per il 3° e 4° trimestre).

A decorrere dall’anno 2018, invece, la comunicazione assumerà carattere “trimestrale”. Sul piano operativo, si fa presente che i dati dovranno essere inviati telematicamente solo in forma “analitica” (e, non anche in forma “aggregata” come in passato) secondo le modalità stabilite con un apposito provvedimento; in ogni caso, la comunicazione dovrà contenere “almeno” i seguenti elementi:

  • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile, aliquota applicata e imposta;
  • tipologia dell’operazione.

Inoltre, appare utile rammentare che i chiarimenti di prassi previsti per la trasmissione telematica dei dati delle fatture su base opzionale (articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015) “valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010”.

 

Invio dati per “competenza”

Come anticipato, con il nuovo adempimento dovranno essere trasmessi in forma “analitica” i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (fatture emesse e ricevute nonché le bollette doganali ed eventuali note di variazioni). Sul punto, con la risoluzione 87/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la comunicazione dei suddetti dati deve avvenire “per competenza”; nello specifico, occorrerà inviare:

  • per le “fatture emesse”: le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Ad esempio, la comunicazione del primo semestre 2017 dovrà contenere i dati relativi alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Attenzione, invece, alle fatture “differite” (che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione): questi documenti, in base all’articolo 23 del decreto Iva, devono essere registrati “entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni”;
  • per le “fatture ricevute”: i dati delle fatture di acquisto registrate nel primo semestre 2017; in tal caso, infatti, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

 

Conservazione digitale e Sistema di interscambio

Il “nuovo” comma 3 dell’articolo 21 del D.L. 78/2010 dispone che gli obblighi di conservazione digitale di cui all’articolo 3 del D.M. 17/06/2014, si intendono soddisfatti “per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate”. Pertanto, laddove il nuovo spesometro sia effettuato tramite l’utilizzo del sistema SDI, esso assolverà, di per sé, agli obblighi di conservazione digitale delle fatture di acquisto e di vendita. Inoltre, le fatture, emesse e ricevute, inviate in formato elettronico mediante il Sistema di interscambio, essendo “automaticamente” acquisite dall’Amministrazione finanziaria, sono esonerate dall’obbligo di comunicazione in esame.

Tuttavia, nel caso in cui non tutte le fatture transitino tramite il Sistema di interscambio, il contribuente potrà effettuare la comunicazione periodica:

  • inviando solo i dati relativi alle “altre” fatture emesse e ricevute non transitate sul Sistema di interscambio (in quanto i dati transitati sul SDI si intendono già acquisiti dall’Amministrazione); ovvero
  • inviando i dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute, comprese quelle veicolate mediante SDI, se ciò risulta più agevole.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Gli effetti della manovra correttiva sull’Iva