8 Maggio 2019

Liti pendenti: le Entrate rispondono alle domande dei professionisti

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nel corso della giornata di ieri, 7 maggio, l’Agenzia delle entrate ha risposto ad una serie di quesiti posti dai professionisti nell’ambito della videoconferenzaLa sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e dei Pvc”, organizzata dal Cndcec in collaborazione con la stessa Agenzia delle entrate.

Nello specifico, alcuni di questi quesiti si sono concentrati sulla nuova definizione delle liti pendenti, e, in particolare, sugli adempimenti richiesti ai soci dei soggetti trasparenti al fine di poter beneficiare delle norme agevolative anche a seguito di avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società partecipate.

Più precisamente, il quesito era finalizzato a chiarire se fosse richiesta la presentazione di un’istanza sia da parte del socio che da parte della società.

Sul punto l’Agenzia delle entrate ha richiamato la circolare 6/E/2019 ricordando che, nel caso in cui l’avviso di accertamento emanato nei confronti della società di persone e oggetto di impugnazione si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, la controversia non può ritenersi definibile, essendo sempre necessario, per la rottamazione delle liti pendenti, che possano essere individuati dei valori sui quali calcolare gli importi dovuti per la definizione.

La definizione delle liti pendenti, nel caso delle società di persone, è quindi limitata ai casi in cui siano liquidati degli importi direttamente in capo alla società, come avviene, generalmente, ai fini Irap.

Con riferimento, invece, ai redditi da partecipazione, dovranno essere i singoli soci a percorrere la strada della definizione agevolata, ed ognuna delle controversie deve essere qualificata come una lite autonoma.

Ben potrebbe accadere, quindi, che un singolo socio decida di definire la lite: ciò non avrebbe alcun effetto nei confronti degli altri.

Diverso è invece il caso in cui più soggetti intervengano come coobbligati. A tal proposito il quesito richiama il caso di un avviso di liquidazione, notificato ad entrambi i coniugi, i quali, in quanto coobbligati solidali, hanno impugnato l’atto.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 14, D.L. 119/2018, “La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente…”.

Sul punto giova tra l’altro ricordare che, con riferimento alla prima versione della definizione delle liti pendenti, la circolare 22/E/2017 aveva prospettato i tre seguenti casi:

a) pendenza di un’unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati;

b) pendenza di liti distinte aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati;

c) presentazione di ricorso da parte di soltanto alcuni degli interessati.

Al ricorrere della prima ipotesi si configura un’unica lite e, quindi, la regolare definizione da parte di uno degli interessati determina automaticamente l’estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti.

Allo stesso modo, anche nella seconda ipotesi la definizione perfezionata da uno degli interessati estende i suoi effetti sulle altre controversie, anche se in presenza di più liti fiscali. Ne consegue che l’Ufficio, una volta verificata la regolarità della definizione, avrà cura di chiedere la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle altre controversie, instaurate dai coobbligati ed aventi ad oggetto lo stesso atto.

Nella terza ipotesi la pretesa impositiva si è resa definitiva nei confronti di soltanto alcuni dei soggetti interessati dall’atto impugnato. In tal caso, l’effetto definitorio dell’iniziativa assunta dal ricorrente impedisce all’Agenzia delle entrate di esercitare ulteriori azioni nei riguardi degli altri soggetti interessati, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.

Un chiarimento estremamente rilevante ha riguardato poi la compatibilità del pagamento rateale previsto per la definizione delle liti pendenti con il pagamento delle rate eventualmente concesse a fronte degli importi da corrispondere nel corso del giudizio.

Sul punto l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, con la domanda di definizione agevolata, l’Ufficio disporrà la sospensione della riscossione relativamente ai carichi già affidati, senza che sia a tal fine richiesta alcuna ulteriore istanza.

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