11 Agosto 2017

Liti pendenti con i Comuni: definizione solo con delibera

di Fabio Garrini
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L’articolo 11 del D.L. 50/2017 ha introdotto la definizione agevolata delle liti fiscali al fine di deflazionare il contenzioso tributario. In sede di conversione, con l’introduzione del comma 1-bis al citato articolo 11, è stata prevista la possibilità, subordinata a specifica deliberazione da parte dell’Ente impositore, di definire le controversie che hanno quale controparte un ente locale. Sul tema consta un documento IFEL (l’istituto di ricerca dell’ANCI, l’Associazione dei Comuni), pubblicato il 28 giugno 2017, che approfondisce la tematica, evidenziando le criticità della disciplina.

La definizione delle liti comunali

L’articolo 11 del D.L. 50/2017 reca disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie degli enti territoriali, attraverso il comma 1-bis introdotto con la conversione in legge del provvedimento: “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.”

Pertanto, per verificare la possibilità di definire le liti tributarie, occorre verificare che il Comune, che ha emesso l’atto impositivo che si intende definire, effettivamente abbia assunto una deliberazione in tal senso, avallando una procedura definitoria da esso stesso regolamentata.

In caso contrario, gli atti emessi dai Comuni non possono essere oggetto di definizione agevolata.

L’applicazione dell’articolo 11 non appare agevole, sia perché il Comune dovrà attenersi allo schema definito dalla legge, visto che dovrà deliberare “l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo”, recita il comma 1-bis, sia per la presenza di termini di natura processuale, e pertanto indisponibili, non derogabili con regolamento comunale.

Come osservato dall’IFEL, l’unica possibilità di esercitare la discrezionalità regolamentare sembra limitata ad una diversa regolamentazione dei termini aventi natura amministrativa, come quelli attinenti alla rateizzazione.

In particolare, la deroga alle regole di rateazione potrebbe portare le scadenze anche oltre il termine del 30 giugno 2018 fissato per le liti erariali (per queste il versamento deve infatti avvenire alternativamente in unica soluzione entro il 30 settembre – 2 ottobre in quanto cade di sabato – ovvero in tre rate, l’ultima delle quali scade alla fine del mese di giugno del prossimo anno); comunque la definizione delle liti si perfeziona solo con il pagamento di quanto dovuto al 30 settembre 2017 (in caso di rateazione, la prima rata).

Peraltro, va anche evidenziato che la decisione comunale non è subordinata all’adozione dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: tali provvedimenti (il 21 luglio è stato approvato il modello telematico da utilizzare) regolano la procedura da un punto di vista amministrativo senza intaccare gli elementi strutturali della definizione, che risultano già compiutamente disciplinati nella normativa ordinaria.

Il modello approvato da inviare in forma telematica non interessa i tributi locali. Si legge infatti nelle relative motivazioni: “In merito l’ente territoriale stabilisce autonomamente, nei limiti legislativi, le modalità attuative del predetto articolo 11, eventualmente anche rimandando in parte a quanto stabilito nel presente provvedimento, e per la presentazione allo stesso della domanda.”

Il che significa che il modello telematico non potrà essere utilizzato per la definizione delle liti riguardanti i tributi locali.

Nel caso in cui dovesse introdurre la definizione in commento, sarà il Comune stesso a introdurre le specifiche modalità di definizione, quindi anche il modello di istanza da presentare.

Pertanto, chi volesse azionare la definizione introdotta dal Comune, dovrà premurarsi di verificare nella delibera le modalità di presentazione dell’istanza.

Da notare come la definizione ed il versamento vengono gestiti separatamente per ciascuna controversia: nel caso in cui il contribuente abbia impugnato più atti di accertamento con un unico ricorso (situazione frequente nei tributi locali, visto che quando il Comune accerta una determinata posizione è probabile che emetta contestualmente gli atti per tutte le annualità ancora passibili di accertamento), benché formalmente la causa pendente sia una sola, il contribuente dovrà presentare tante domande quanti sono gli atti impugnabili, ma anche effettuare tanti separati versamenti quanti sono gli atti impugnabili.

Ciò comporta che se il contribuente ha impugnato cumulativamente tre atti di accertamento e l’importo dovuto in sede di definizione è pari a 2.000 euro per ogni atto (il limite per ottenere la rateazione), il contribuente dovrà effettuare tre versamenti di 2.000 euro entro il 30 settembre 2017.

Va evidenziato che a differenza della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, per la definizione della lite non è previsto l’invio da parte dell’Ente di alcuna comunicazione contenente l’importo da pagare, ma solo la notifica dell’eventuale diniego.

L’importo da corrispondere è quindi in autoliquidazione, e ciò lo si desume dal fatto che la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2017 (2 ottobre in quanto cade di sabato) ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell’intero importo dovuto, se non superiore a 2.000 euro, o della prima rata, se superiore al predetto importo.

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