10 Febbraio 2020

Lipe ultimo trimestre 2019: si presenta?

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

La comunicazione delle liquidazioni Iva, relative all’ultimo trimestre 2019, ha come scadenza naturale l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ossia, nel caso specifico, sabato 29 febbraio 2020, secondo le disposizioni dell’articolo 21-bis D.L. 78/2010. Se il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, pertanto la scadenza slitta a lunedì 2 marzo.

I contribuenti con liquidazione Iva mensile, nel rigo VP14 (Iva da versare o a credito) relativo al mese di dicembre, riportano il credito o il debito Iva; il credito iva annuale risulterà poi in dichiarazione annuale Iva in presentazione tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.

Anche i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’articolo 7 D.P.R. 542/1999, devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio, calcolo definitivo del pro rata).Tuttavia, il versamento dell’Iva dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale.

Pertanto, tali contribuenti, nella comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11 (Crediti di imposta), VP12 (Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali) e VP14 (Iva da versare o a credito). Tali righi, ad eccezione del VP12, invece devono essere compilati dai subfornitori che effettuino liquidazioni trimestrali, di cui all’articolo 7 D.P.R. 542/1999 e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 74, comma 5.

Il contribuente può correggere (nei termini) gli errori rilevati nella comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva dell’ultimo trimestre, eventualmente già trasmessa, senza applicazione di sanzioni inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva.

A differenza di altri modelli, non è prevista una casella specifica “correttiva nei termini”. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

Con la conversione in legge del decreto crescita, l’articolo 12-quater D.L. 34/2019, ha inserito una modifica alle modalità di presentazione della Lipe: la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Nella dichiarazione annuale Iva 2020, il quadro VP è specificatamente riservato ai contribuenti che intendono avvalersi di tale facoltà con presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio. Il quadro VP non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono, si fa sostanzialmente rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione liquidazioni periodiche Iva. I righi di compilazione delle liquidazioni Iva e del quadro VP della dichiarazione annuale Iva 2020 sono i medesimi.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’Iva per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie, ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP della dichiarazione annuale Iva se la stessa è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH intitolato “variazioni delle comunicazioni periodiche” (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio. La correzione di elementi comunicati nelle Lipe relative ai primi tre trimestri richiede la compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale Iva.

Decorso il termine del 2 marzo 2020 per la presentazione della Lipe dell’ultimo trimestre (tramite Lipe o quadro VP della dichiarazione annuale Iva) trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997: l’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.