24 Novembre 2017

L’interpello probatorio

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Il diritto di interpello è disciplinato dall’articolo 11 L. 212/2000, che, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, contempla la possibilità di esperire quattro tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo.
Al fine di approfondire gli aspetti relativi all’interpello probatorio, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Interpello”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo ne individua alcune caratteristiche generali.

L’interpello probatorio consente al contribuente di interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una fattispecie concreta e personale relativamente:

  • alla sussistenza delle condizioni
  • e alla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge

per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti.

Tra i casi espressamente previsti dalla legge vi sono:

Peraltro, il contribuente può presentare un’istanza per dimostrare la sussistenza delle condizioni per la non applicazione della disciplina CFC (Controlled foreign companies).

Il contribuente ha l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi delle partecipazioni in società residenti in Stati con regime fiscale privilegiato se:

  • ha ritenuto esistenti le condizioni esimenti, ma non ha presentato interpello;
  • ovvero, avendo presentato interpello, non ha ricevuto risposta positiva.

La violazione dell’obbligo di indicazione in dichiarazione previsto in materia di CFC determina l’applicazione di una sanzione pari al 10% del reddito della partecipata, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

In tutti gli altri casi sopra indicati, invece, la violazione dell’obbligo di indicazione in dichiarazione dei dati prescritti determina l’applicazione di una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna