22 Ottobre 2021

L’inesperienza dei figli subentranti al padre giustifica lo scostamento dei ricavi aziendali

di Angelo Ginex
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Al fine di superare le presunzioni poste dall’Amministrazione finanziaria alla base dell’accertamento basato sugli studi di settore, rappresentano circostanze rilevanti, di cui il giudice di merito deve tener conto in presenza di idonea documentazione, quelle dirette a dimostrare che lo scostamento rispetto ai ricavi dichiarati è dipeso dalla inesperienza dei figli, nuovi titolari, subentrati al defunto padre, fondatore dell’azienda, essendo indubbio che tale evento determina una fase critica nel prosieguo dell’attività, dipendente dalla necessità sia di ricreare rapporti di rinnovata fiducia con interlocutori abituati ad intrattenere rapporti esclusivamente con il predecessore, sia di adottare decisioni su impegni di spesa, i cui tempi di recupero e sostenibilità potrebbero essere erroneamente valutati.

Sono queste le conclusioni che emergono dall’ordinanza n. 29470, depositata ieri 21 ottobre dalla Corte di Cassazione.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di un avviso di accertamento per IVA ed IRAP, scaturito dalla verifica mediante studi di settore, con conseguente rettifica dei ricavi dichiarati. Tale atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso e procedeva alla riduzione degli importi su cui si basava la pretesa fiscale.

La società proponeva appello chiedendo di poter presentare documentazione per suffragare le ragioni dello scostamento dovuto segnatamente alla inesperienza dei titolari subentrati al fondatore dell’azienda. La Commissione tributaria regionale del Lazio riteneva inammissibile la produzione probatoria sul presupposto che gli atti, poiché erano già disponibili al momento del giudizio di primo grado, avrebbero dovuto essere presentati in quella circostanza.

Pertanto, la contribuente proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e cioè le difficoltà nel riorganizzare l’azienda, createsi dopo la scomparsa del fondatore (che la gestiva direttamente in via esclusiva come ditta individuale) e il subentro nella compagine (trasformata in società) degli eredi.

In particolare, la ricorrente asseriva essersi determinata una fase critica nel prosieguo dell’attività a causa della morte del padre fondatore e il subentro dei figli inesperti, i quali, precedentemente, non avevano avuto ruoli attivi in azienda e, pertanto, non avevano maturato esperienza nel settore; gli stessi, inoltre, avevano dovuto adottare decisioni su impegni di spesa, i cui tempi di recupero e sostenibilità potrebbero essere stati valutati erroneamente.

Inoltre, la società contestava il mancato pronunciamento, da parte dei giudici di appello, sulla ragionevolezza dell’accertamento di maggiori ricavi, tenuto conto che l’attività prevalente era quella del trasporto pubblico di linea in ambito urbano e sub urbano, e che l’area di attività astrattamente suscettibile di consentire ricavi non dichiarati sarebbe stata quella del noleggio con conducente. Più precisamente, deduceva dunque che il maggior ricavo contestato dall’Ufficio sarebbe scaturito dal settore minoritario dell’attività che avrebbe originato un’entrata di poco inferiore a quella prodotta dalla parte largamente prevalente.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società, evidenziando che: «la sentenza non ha valutato se l’Amministrazione finanziaria avesse esaminato partitamente gli aspetti dedotti dalla ricorrente e se avesse motivato sulle ragioni per le quali quelle circostanze fossero irrilevanti al fine di superare le presunzioni poste a base dell’accertamento di maggior reddito».

È stato evidenziato invece, che la società operava nel campo del trasporto pubblico locale, disponendo di mezzi in parte di vetusta immatricolazione e, quindi, bisognevoli di manutenzione, se non di sostituzione, per assicurare adeguati standard di sicurezza ai viaggiatori.

Pertanto, in una situazione di tal genere – ha precisato la Corte – non può ritenersi, come sostiene l’Amministrazione, che l’attività aziendale sia proseguita senza risentire dei cambiamenti intervenuti alla morte del padre fondatore, sol perché la ditta era preesistente al subentro dei figli e, perciò, in grado di procedere senza alcun problema.

Inoltre, è stato precisato che l’articolo 62-bis D.L. 331/1993 pone come giustificazione dell’accertamento standardizzato il solo disallineamento dal parametro indicato dallo studio di settore, ma esige, a seguito del contraddittorio con il contribuente, un esame particolarmente attento delle sue controdeduzioni (anche di quelle eventualmente addotte in giudizio), a necessaria integrazione di quell’iniziale elemento.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta a questo schema, limitandosi a riassumere, riduttivamente, le motivazioni della parte sulle criticità dell’azienda nell’anno in verifica, affermando che: «l’unico motivo addotto dalla parte in sede di contraddittorio è stato rapportato al dissesto che si è creato nella società dopo la morte del padre». Trattasi però, secondo i giudici di legittimità, di un’espressione priva di contenuto esplicativo e non rapportata alle circostanziate ragioni addotte dalla società, formulate, peraltro, non in termini di dissesto, ma solo di minore redditività.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lazio per il riesame della fattispecie nei termini sopra indicati.