17 Gennaio 2018

Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento

di EVOLUTION
Scarica in PDF
La normativa sul “transfer price” riveste fondamentale importanza per le multinazionali che operano nel mercato globalizzato a livello mondiale.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le linee guida OCSE sul TP alla luce delle modifiche introdotte lo scorso luglio.

In materia di transfer pricing, a livello internazionale, il principale documento cui fanno riferimento tutti gli addetti ai lavori è costituito dalle linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, così articolate:

  • Chapter I, The Arm’s Length Principle;
  • Chapter II, Transfer Pricing Methods;
  • Chapter III, Comparability Analysis;
  • Chapter IV, Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing Disputes;
  • Chapter V, Documentation;
  • Chapter VI, Special Considerations for Intangible Property;
  • Chapter VII, Special Considerations for Intra-Group Services;
  • Chapter VIII, Cost Contribution Arrangements;
  • Chapter IX, Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings.

Le stesse linee guida OCSE, richiamando più volte il principio di libera concorrenza enunciato dall’OCSE, costituiscono un imprescindibile strumento giuridico utilizzato per la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, riportando specifiche indicazioni con particolare riferimento:

  • ai metodi da utilizzare per determinare correttamente i prezzi di trasferimento;
  • all’analisi di comparabilità, indispensabile per individuare correttamente i soggetti comparabili;
  • alle ulteriori situazioni fiscalmente rilevanti in tema di transfer price.

In ambito OCSE la tematica relativa alla corretta determinazione dei prezzi di trasferimento ha formato oggetto di numerosi studi ed approfondimenti da parte del Comitato per gli Affari fiscali, il cui primo rapporto risale all’anno 1979, ove furono indicati i criteri per la determinazione del valore normale delle operazioni intercorse tra società appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale.

Il primo rapporto è stato rivisto ed integrato dall’OCSE (con le versioni del 1984, del 1987, e del 1995). Infine, è stato varato il nuovo Rapporto dal titolo: “Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations” che fornisce le linee guida integrali della disciplina sui prezzi di trasferimento.

Il 22 luglio 2010 l’OCSE ha emanato la nuova versione delle Transfer Pricing Guidelines, pubblicando anche la versione definitiva approvata dall’OCSE del “Report on Transfer Pricing Aspect of Business Restructuring” incorporato nel capitolo IX della nuova versione delle Guidelines OCSE.

Le principali novità riguardano:

  • l’eliminazione della gerarchia nell’applicazione dei metodi previsti per la determinazione del transfer pricing (tradizionali, reddituali, di ripartizione degli utili e basati sul margine netto della transazione);
  • l’analisi di comparabilità, con la previsione di ulteriori linee guida per la sua effettuazione;
  • le linee guida relative all’applicazione dei metodi tradizionali;
  • le indicazioni per analizzare l’impatto sul transfer price delle operazioni di riorganizzazione aziendale.

Il 10 luglio 2017 è stata diramata la nuova versione delle linee guida sui prezzi di trasferimento (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017), che recepiscono le singole azioni finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale internazionale contenute nel progetto BEPS (“Base erosion and profit shifting”).

Queste le novità in sintesi:

  • azioni 8-10 “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation”: necessità di garantire un’idonea allocazione e tassazione dei profitti, in linea con le reali attività economiche che hanno contribuito alla creazione dei redditi;
  • azione 13 “Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”: introduzione di specifiche novità relative alla documentazione da predisporre in ambito transfer pricing. Con il Country-by-Country Reporting sono stati previsti specifici obblighi a carico delle imprese multinazionali, con l’obiettivo di predisporre una specifica rendicontazione riferita alle imprese estere del Gruppo, localizzate nei singoli Paesi nel mondo, con onere per il contribuente di segnalare al Fisco le imposte pagate nei vari Stati (con contestuale aggiornamento dei Capitoli I, II, V, VI, VII, VIII e IX delle linee guida OCSE);
  • attuazione dei c.d. “safe harbour” (Capitolo IV linee guida), con la raccomandazione di introdurre specifiche disposizioni che agevolino la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento tramite procedure semplificate da adottare nei confronti dei soggetti che hanno effettuato transazioni economiche abasso rischio e a minore complessità.

Le Guidelines OCSE assumono notevole importanza per gli operatori internazionali, considerato che il Consiglio dell’OCSE ha raccomandato ai Governi degli Stati contraenti di invitare le Amministrazioni fiscali a tenere conto, nella determinazione del prezzo di trasferimento delle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese associate, delle considerazioni e dei metodi esposti nel rapporto OCSE, allo scopo di evitare metodologie operative approssimative che possono generare fenomeni di doppia imposizione economica.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna