9 Agosto 2018

L’imposta erariale sugli aeromobili privati

di Gennaro Napolitano
Scarica in PDF

L’articolo 16 D.L. 201/2011 detta “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei”. In particolare, i commi da 11 a 15-bis prevedono e disciplinano l’imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all’articolo 744 del Codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile).

Il citato articolo 744 stabilisce che sono aeromobili privati quelli diversi dagli aeromobili di Stato (aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, alla posta o ad altro servizio di Stato).

Sono tenuti al versamento dell’imposta i soggetti che, in base ai pubblici registri, sono proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile.

Per espressa previsione normativa (articolo 16, comma 14, D.L. 201/2011) non rientrano nel perimetro di applicazione dell’imposta le seguenti tipologie di aeromobili:

  • di Stato e quelli a essi equiparati
  • di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo
  • di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate o delle scuole di addestramento e dei centri di addestramento per le abilitazioni
  • di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia
  • immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita
  • destinati esclusivamente all’elisoccorso o all’aviosoccorso
  • storici, per tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni
  • di costruzione amatoriale
  • gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

In base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 14-bis, D.L. 201/2011, l’imposta si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, la cui permanenza in Italia si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell’arco di dodici mesi. In tal caso, l’imposta è dovuta a partire dal mese in cui viene superato il predetto limite. Oltrepassato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è pari a un dodicesimo degli importi previsti per ciascun mese fino a quello di partenza. Il tributo deve essere corrisposto prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti gli aeromobili di Stati esteri, inclusi quelli militari, oltre a quelli indicati nel ricordato articolo 16, comma 14, D.L. 201/2011.

La misura dell’imposta dovuta deve essere determinata in base alle aliquote progressive per chilogrammo di peso dell’aeromobile (articolo 16, comma 11, D.L. 201/2011). In particolare, l’imposta è fissata nelle seguenti misure annuali:

– aeroplani con peso massimo al decollo:

  • fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg
  • fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg
  • fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg
  • fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg
  • fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg
  • fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg
  • oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg.

Ai fini del calcolo dell’importo dovuto, quindi, è necessario moltiplicare le aliquote progressive per i kg di peso corrispondente.

Per gli elicotteri, invece, l’imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%; mentre per alianti, motoalianti e aerostati essa è stabilita in misura fissa (450 euro).

Con il provvedimento del 03.02.2012 del direttore dell’Agenzia delle entrate è stato stabilito che l’imposta deve essere versata mediante il modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi”. Il codice tributo da esporre sul modello è il “3368”, istituito dalla risoluzione AdE  11/E/2012. L ’importo dovuto deve essere versato in un’unica soluzione.

L’imposta deve essere corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi stabiliti dal comma 11 per ciascun mese di validità (articolo 16, comma 12, D.L. 201/2011).

Il versamento dell’imposta costituisce requisito necessario per il rilascio o il rinnovo del certificato (circolare AdE 6/E/2012).

Per l’applicazione dell’imposta devono, pertanto, ricorrere congiuntamente i requisiti della immatricolazione dell’aeromobile nel registro aereonautico nazionale e della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità (circolare AdE 6/E/2012).

Coloro che sono impossibilitati a effettuare il pagamento con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” devono eseguire il versamento mediante bonifico in “Euro” in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1223, indicando: a) codice BIC : BITAITRRENT; b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento, identificativo dell’aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento; c) IBAN – IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300 (provvedimento del 3 febbraio 2012 del direttore dell’Agenzia delle entrate).

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’importo dovuto troverà applicazione la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997. Tuttavia, nel caso di tardivo versamento, è possibile beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997. In tal caso, i codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzione e interessi sono, rispettivamente, “8935” e “1930” (anch’essi istituiti con la risoluzione AdE 11/E/2012).

Costruire e gestire il rapporto con le banche nel tempo del rating