6 Ottobre 2018

L’imposta di bollo trova spazio anche nella fattura elettronica

di Viviana Grippo
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Secondo il disposto dell’articolo 13 D.P.R. 642/1972 le fatture recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritte ma spedite o consegnate, pure tramite terzi, sono soggette ad imposta di bollo.

Nel medesimo D.P.R. 642/1972, l’articolo 6 della Tabella allegato B, chiarisce quali sono i casi di esenzione definendo di fatto il noto principio di alternatività tra imposta di bollo e imposta sul valore aggiunto.

Di fatto l’ammontare dell’imposta di bollo, per le fatture di importo superiore a euro 77,47, è pari a euro 2.

Il bollo dovrà quindi essere applicato alle fatture (ma anche ricevute e note di accredito o debito) che non scontano l’imposta sul valore aggiunto in quanto:

esenti ex articolo 10 D.P.R. 633/1972,

escluse ex articoli 2, 3, 4, 5 e 15 D.P.R. 633/1972,

– ovvero non imponibili.

Nella fase di cambiamento che si sta vivendo e che vedrà a breve il subentro della fatturazione elettronica occorre domandarsi se le norme in tema di imposta di bollo sono da considerarsi ancora valide. La risposta è affermativa in quanto le regole sin qui esposte, e tutto quanto si dirà in seguito, troverà applicazione anche per le fatture elettroniche, come accade oggi per le cartacee.

Posto quindi l’obbligo di assoggettamento a bollo anche in caso di fatturazione elettronica occorrerà chiedersi come essa potrà essere assolta mancando, nella pratica, la possibilità di incollare fisicamente il bollo sul documento.

L’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche potrà avvenire solo con modalità virtuale, per cui le modalità di pagamento dell’imposta di bollo previste per le fatture cartacee non potranno trovare utilizzo ai fini dell’obbligo previsto per le fatture elettroniche.

Il riferimento normativo in tal caso è rappresentato dall’articolo 6 D.M. 17.6.2014, secondo il quale l’imposta di bollo per le fatture elettroniche andrà versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “2501”.

Allo stesso tempo, prevede il citato decreto, sulla fattura elettronica andrà apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014” (campo “Dati bollo” della fattura elettronica).

Fatte queste doverose premesse si riepilogano gli obblighi in capo ai contribuenti, declinati in base alla tipologia di fattura o altro documento emesso:

Contribuenti minimi

Le fattura emesse per un importo superiore a euro  77,47 sono assoggettate ad imposta di bollo (trattasi di operazioni per le quali non è prevista applicazione dell’iva)

Circolare AdE 7/E/2008

Contribuenti forfettari

Le fattura emesse per un importo superiore a euro  77,47 sono assoggettate ad imposta di bollo (trattasi di operazioni per le quali non è prevista applicazione dell’iva).

Circolare AdE 7/E/2008

Reverse charge

Le fatture emesse in reverse charge sono esenti da imposta di bollo trattandosi di operazioni comunque soggette ad iva assolta dall’acquirente o committente.

Circolare AdE 37/E/2006

Split payment

Le fatture emesse in split payment sono esenti da imposta di bollo trattandosi di operazioni comunque soggette ad iva assolta dall’acquirente o committente.

Iva assolta all’origine

Sono esenti le operazioni di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972 in quanto l’imposta risulta essere già assolta.

Esportazione di beni articolo 8, comma 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972

Le fatture emesse a seguito di esportazione di beni ex articolo 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972 sono esenti da imposta di bollo.

Esportazione di beni articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972

Le fatture emesse a seguito di esportazione di beni ex articolo 8, comma 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 sono soggette ad imposta di bollo, tranne il caso in cui esse riportino la dizione di beni destinati all’esportazione.

Risoluzione 426767/1985

Circolare 415755/1973

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Reverse charge e split payment