20 Dicembre 2017

L’imposta di bollo assolta in modo virtuale

di Federica Furlani
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Il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale è disciplinato dall’articolo 15 del D.P.R. 642/1972, il quale consente ai soggetti interessati di assolvere tale imposta su determinate categorie di atti e documenti, anziché secondo le modalità ordinarie, in modo “virtuale”, dietro presentazione di specifica domanda di autorizzazione.

Il contribuente, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, deve presentare una dichiarazione preventiva della quantità di documenti e atti che saranno emessi o ricevuti durante l’anno solare e la descrizione della loro tipologia; l’autorizzazione è concessa a tempo indeterminato, è revocabile (con atto da notificarsi all’interessato) ed il contribuente vi può rinunciare presentando apposita istanza.

Sulla base dei dati esposti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione, l’Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale dell’imposta dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell’autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso anno e ripartisce il dovuto in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla  fine di ciascun bimestre solare (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre), salvo conguaglio da farsi a fine anno sulla base di una dichiarazione consuntiva.

A partire dall’anno che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il contribuente deve infatti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentare una dichiarazione contenente il numero di atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta.

Sulla base di tali dati, effettuati gli opportuni controlli, l’Agenzia provvede:

  • alla liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, se necessario, a quelle successive;
  • alla liquidazione provvisoria per l’anno in corso.

Entrambe le liquidazioni, e la relativa ripartizione di quanto dovuto in rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell’imposta di bollo dovuta.

A regime il pagamento dell’imposta di bollo virtuale viene quindi effettuato tramite rate bimestrali di acconto (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre) sulla base della dichiarazione annuale consuntiva presentata entro il 31 gennaio.

Tale dichiarazione va effettuata sul modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal dichiarante o tramite intermediario abilitato. Il medesimo modello va utilizzato quale dichiarazione a seguito di rinunzia all’autorizzazione (nonché per richiedere la rinuncia all’autorizzazione) e nei casi di operazioni straordinarie, oltre che per eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate.

Il modello si compone di:

  • frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali e dati generali, tra cui gli estremi dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo e l’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro A “Atti e documenti soggetti a imposta fissa per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale.

Gli atti e documenti soggetti all’imposta fin dall’origine, assolta in modo virtuale, da indicare nel presente quadro sono soggetti ad un’imposta fissa applicata, in dipendenza dalla tipologia di atto, al numero dei documenti, dei fogli di cui esso è composto oppure in relazione al periodo rendicontato.

Si ricorda che per determinare il numero dei fogli da indicare vanno considerati i seguenti criteri:

  1. un foglio è formato da 4 pagine;
  2. per pagina si intende una facciata scritta;
  3. ogni foglio può contenere al massimo 100 righe. La tassazione unitaria “per foglio” presuppone che ogni foglio non ecceda le 100 righe, in caso contrario è necessario applicare la tassazione unitaria ogni 100 righe o frazione di esse;
  • quadro B “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale.

Nel presente quadro vanno indicati gli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento della dichiarazione, per i quali è consentito l’assolvimento in modalità virtuale dell’imposta di bollo calcolata secondo criteri di proporzionalità.

In linea generale, gli atti e documenti da indicare nel presente quadro sono soggetti ad un’imposta calcolata, in dipendenza del numero dei giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione;

  • quadro C “Versamenti effettuati relativi alla liquidazione provvisoria per l’anno di riferimento della dichiarazione.
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