1 Giugno 2017

Limite reddituale per beneficiare delle detrazioni familiari a carico

di Luca Mambrin
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L’articolo 12 del Tuir prevede che vengano riconosciute specifiche detrazioni dall’imposta lorda al contribuente con familiari che abbiano i requisiti per essere considerati fiscalmente a carico.

In particolare il comma 2 prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che i familiari non abbiano conseguito nel corso dell’anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Ai fini della verifica del superamento del limite di 2.840,51 euro devono essere computate alcune tipolo­gie di reddito che non concorrono a formare il reddito complessivo, quali:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e con­solari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applica­zione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1 della L. 190/2014;
  • il reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

Non concorrono invece alla determinazione del reddito complessivo e quindi alla quantificazione della soglia di 2.840,51 euro i seguenti redditi:

  • redditi esenti;
  • redditi assoggettati a tassazione separata;
  • redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Ad esempio i compensi per attività sportiva dilettantistica quali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal Coni o dagli enti di promozione sportiva sono considerati redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir. Tali somme sono esenti da imposta, cioè non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef del percettore fino al limite annuo di 7.500 euro; sui successivi 20.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo di imposta, con aliquota del 23%, mentre sulle somme eccedenti l’importo complessivo di 28.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con aliquota del 23%. Di conseguenza poiché ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.

È possibile beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia per i seguenti familiari, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Il limite di reddito di 2.840,51 euro che consente di considerare un familiare a carico, è riferito all’intero periodo d’imposta, di conseguenza, se il limite reddituale, determinato come sopra specificato, è stato superato, il familiare non può essere considerato a carico del contribuente richiedente il quale quindi dovrà restituire l’importo delle detrazioni di cui ha eventualmente beneficiato.

Se un padre è intenzionato a fruire nel modello 730/2017 delle detrazioni per figlio a carico, ma il proprio figlio ha percepito redditi di lavoro dipendente nei mesi da settembre 2016 a dicembre 2016 in forza di un contratto a tempo determinato certificato da modello di Certificazione Unica 2017 rilasciato dal datore di lavoro per complessivi 3.000 euro, la detrazione fiscale per figlio a carico non spetta, essendo stato superato dal figlio, nell’arco del periodo d’imposta di riferimento, il reddito di 2.840,51 euro che consente di ottenere lo status di familiare a carico.

Unico 2017: Unico persone fisiche e società di capitali