4 Marzo 2022

Limite patrimoniale al riporto delle perdite: a quale data fare riferimento?

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle Entrate, nel corso del mese di febbraio, ha pubblicato in successione una serie di risposte ad istanze di interpello in materia di disapplicazione dei limiti prescritti dall’articolo 172, comma 7, Tuir, in relazione al riporto di perdite fiscali, eccedenze di interessi non dedotti ed eccedenze di Ace in caso di fusione e scissione societaria.

In uno di questi documenti – la risposta n. 77/2022 – si affronta un tema molto rilevante: la questione riguarda l’applicazione dell’equity test in presenza di una fusione con effetto contabile e fiscale retrodatato, ed in modo particolare la data alla quale far risalire la determinazione della misura del patrimonio netto che rappresenta il limite massimo per il riporto post fusione delle posizioni fiscali soggettive “sensibili” di cui è titolare la società partecipante all’operazione.

Nel caso specifico, la fusione ha effetto civilistico in data 30 ottobre dell’anno n e, ai fini dell’applicazione dell’equity test, l’esito sarebbe differente a seconda che:

  1. si assumesse la misura del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno n-1, oppure:
  2. si assumesse la misura del patrimonio netto risultante alla data del 30 ottobre dell’anno n, ossia alla stessa data di effetto civilistico della fusione, e ciò a causa di un andamento negativo del periodo c.d. interinale (il periodo dal 1° gennaio dell’anno n, al 30 ottobre dello stesso anno).

Nella risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate si rifà in modo integrale ai contenuti che sullo stesso tema furono espressi nella risoluzione 54/E/2011.

In questo documento si ebbe modo di toccare anche la questione della disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 172 Tuir in forza della quale anche le perdite del c.d. periodo interinale, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, soggiacciono al test, ritenendo che questa soluzione condurrebbe a rafforzare “la scelta di adottare – come termine di riferimento – un patrimonio netto (…) che sia quanto più prossimo alla data di efficacia giuridica della fusione“.

La risoluzione 54/E/2011 prendeva poi posizione, confermata anche in altre successive risposte ad interpelli, sul fatto che la locuzione “ultimo bilancio” di cui all’articolo 172, comma 7, primo periodo, Tuir, andrebbe identificata con il bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia civilistica della fusione, anche ove questo non sia stato ancora approvato a tale data; quindi, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali (e contabili) della fusione, l’ultimo bilancio è quello relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione ha efficacia civilistica.

Il problema che pone l’interpello che ha condotto alla risposta in commento è che, in presenza appunto di retrodatazione degli effetti fiscali, non vi sarebbe corrispondenza fra il patrimonio netto alla data di efficacia civilistica della fusione e quello che invece esiste in base al bilancio dell’ultimo esercizio precedente.

È tuttavia assai rilevante sottolineare che la norma, quando indica il limite rilevante ai fini dell’equity test, utilizza sempre come riferimento dei documenti di chiara estrazione civilistica: il bilancio o la situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater cod. civ..

Anche in caso di retrodatazione, nessuna disposizione civilistica, e tantomeno nessun principio contabile, prescrive la redazione di un bilancio di chiusura riferito alla data antecedente a quella di efficacia civilistica della fusione stessa.

Perciò, la locuzione “ultimo bilancio” utilizzata dall’articolo 172, comma 7, primo periodo, Tuir, va sempre e comunque intesa essere riferita al bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia civilistica della fusione.

Venendo al caso oggetto della risposta, e quindi di fusione con effetti fiscali e contabili retrodatati al 1° gennaio dell’anno n, in cui i soci delle società partecipanti hanno derogato alla produzione di una situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater, comma 1, cod. civ., l’ammontare del patrimonio netto da assumere come riferimento ai fini dell’equity test è quindi quello risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia civilistica della fusione, vale a dire quello relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno n-1.