13 Dicembre 2019

L’esdebitazione tra vecchia e nuova normativa

di Roberto Giacalone
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L’esdebitazione è quell’istituto giuridico che permette al debitore, ritornato in bonis, di liberarsi dal pagamento dei debiti rimasti insoddisfatti, limitando gli effetti della liquidazione al patrimonio posseduto al momento dell’escussione. Normativamente, questo istituto viene regolamentato dagli articoli 142144 L.F. e dall’articolo 14-terdecies L. 3/2012.

La ratio dell’esdebitazione è quella di consentire il recupero economico e sociale del debitore, sia esso imprenditore che consumatore, il cui re-inserimento nel tessuto economico verrebbe ostacolato dai vincoli stabiliti dall’articolo 2740, comma 1 cod. civ.. Se il debitore, infatti, non può liberarsi dei debiti rimasti insoddisfatti, per lui rimane il rischio di rimanere vincolato all’obbligazione illimitatamente con i suoi redditi e beni futuri.

L’applicazione concreta dell’istituto di discharge, la cui iniziativa è demandata esclusivamente al debitore, trova una specifica collocazione sia nel perimetro concorsuale (fallimento, liquidazione del patrimonio), sia in un più ampio accordo privatistico tra creditori e debitori.

La verifica dell’esistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura (articolo 142 L.F.), viene demandata al giudice che, con rito camerale e verificate le condizioni poste dalla legge, dichiara inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Nel nuovo CCI, all’esdebitazione viene riservato il Capo X del Titolo V, che fornisce una serie di disposizioni che riguardano sia la liquidazione giudiziale sia quella controllata (articolo 278283 CCI).

Alcune delle più importanti novità riguardano:

  • l’introduzione del limite di due esdebitazioni complessive per tutte le categorie di debitori (articolo 280 comma 1 CCI);
  • l’introduzione dell’esdebitazione di diritto (articolo 282, comma 1 CCI), istituto automatico e riservato soltanto al debitore sovraindebitato;
  • l’indicazione del termine massimo per ottenere il beneficio previsto in tre anni dalla data di apertura della liquidazione. Se, però, il debitore manifesta tempestivamente il suo stato di insolvenza (articolo 24 CCI), può accedere alle misure premiali previste dalla norma (articolo 25 CCI) e può ridurre l’arco temporale di accesso al beneficio fino a 2 anni dall’apertura della procedura.

Innovativa è l’esdebitazione totale del debitore consumatore, prevista dall’articolo 283 CCI; è l’ipotesi in cui il debitore meritevole non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità nemmeno futura, è fruibile soltanto una volta e abbraccia un arco temporale di 4 anni, durante i quali, attraverso le eventuali utilità rilevanti acquisite, è realizzabile il soddisfacimento dei creditori nella misura non inferiore al 10%.

Con tale meccanismo viene meno il vincolo previsto dall’articolo 142 L.F., che prevede come condizione necessaria la soddisfazione almeno parziale dei debiti concorsuali.

Infine, una delle maggiori novità introdotte dal D.L. 14/2019 in tema di esdebitazione, è quella di dare la possibilità di accedere all’istituto anche alle società, sia di persone che di capitali (articolo 278, commi 3-5 CCI).

In questo caso, tenendo conto della natura giuridica, i presupposti della meritevolezza vengono valutati dal giudice nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l’apertura di una procedura liquidatoria.

L’esdebitazione delle società è strettamente collegata alla nozione di continuità, e si basa sulla valutazione del complesso aziendale, che seppur svuotato dei propri assets strategici, è comunque rappresentativo di un valore economico spendibile nel mercato.

 

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