30 Settembre 2013

Legittima la scissione nel concordato preventivo

di Fabio Landuzzi
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Con due Massime di recente pubblicazione il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze Pistoia e Prato ha affermato che in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo sono legittime operazioni di scissione e di fusione.

Se la società ha depositato una domanda di concordato preventivo, non necessitano di autorizzazione degli organi della procedura:

  • l’approvazione ed il deposito del progetto di scissione (o di fusione) da parte degli amministratori della società;

  • la deliberazione che approva il progetto di scissione (o di fusione), condizionando l’eseguibilità dell’atto di scissione (o di fusione) alla omologazione del concordato nel cui piano l’operazione è prevista.

Per quanto concerne la stipulazione dell’atto di scissione (o di fusione) di società per le quali sia stato omologato un concordato preventivo, le Massime affermano che non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziale o la partecipazione del commissario giudiziale; resta tuttavia fermo il dovere di vigilanza del commissario giudiziale sulla esecuzione del concordato, fra cui nello specifico la verifica della conformità del progetto di scissione al piano di concordato, come pure varranno le eventuali autorizzazioni che dovessero essere previste dal decreto di omologazione del concordato.

Per quanto attiene alla tutela del ceto creditorio, si afferma che essa é affidata, ricorrendone le condizioni, allo strumento della risoluzione del concordato ex art. 186, Legge Fallimentare, ed al diritto di opposizione regolato dall’art. 2503, Cod. Civ.

A questo proposito, assai rilevante appare l’orientamento espresso dai Notai toscani secondo cui, quando la scissione è contemplata come una modalità attuativa della proposta di concordato approvata dai creditori ed omologata, il riconoscimento di un diritto individuale di opposizione per ciascun creditore come previsto dall’art. 2503, Cod. Civ., sembrerebbe stridere con lo spirito della procedura stessa tanto che ai creditori di cui all’art. 184, L.F. sarebbe sottratta l’azione individuale di opposizione prevista dalla norma civilistica. Ad essi sarebbe riservato solo il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 180, comma 2, L.F., in quanto questo avrebbe portata assorbente di qualsivoglia altra tutela. Pertanto, solo ai creditori diversi da quelli di cui all’art. 184, L.F. resterebbe esperibile il rimedio dell’opposizione alla scissione ex art. 2503, Cod.Civ., sempre a condizione che il proprio credito sia sorto in data anteriore alla pubblicazione del progetto di scissione.

Come evidenziato nelle Massime notarili in commento, il rischio di opposizione individuale dei creditori potrebbe essere diminuito dalla decisione di avviare la scissione prima della presentazione della domanda di concordato, condizionandone l’attuazione alla omologazione, includendo il progetto di scissione nel piano oggetto di approvazione da parte dei creditori; in questo modo si avrebbe il tempo sufficiente per verificare eventuali opposizioni di creditori, tenuto conto che il fatto di sottoporre l’attuazione della scissione alla condizione dell’omologa del concordato della società scissa, non determinerebbe comunque la posticipazione dei termini di opposizione dei creditori. In questo modo, la stipula dell’atto di scissione potrebbe avvenire solamente a concordato omologato, riducendo per quanto possibile rischi ed incertezze.

La scissione può essere quindi prevista nel piano ex art. 161, comma 2, lett. e), L.F., ma la sua attuazione può essere rinviata ad un momento successivo alla omologazione.

Resta comunque applicabile all’iter della scissione il sistema normativo ordinario, anche per quanto attiene all’eventuale fruizione delle semplificazioni previste dall’ordinamento. E’ peraltro opportuno che nei documenti della scissione sia fatto un puntuale riferimento alla sua strumentalità rispetto al concordato, e che nel progetto di scissione sia individuata con precisione la partizione fra società scissa e società beneficiarie degli elementi attivi e passivi, in modo coerente con quanto indicato nella proposta di concordato.