23 Gennaio 2020

Legge sul Dopo di noi e stato di disabilità grave in corso di certificazione

di Angelo Ginex
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La Legge su Dopo di noi (L. 112/2016) ha previsto, come a tutti ben noto, una specifica disciplina in materia di assistenza alle persone con disabilità grave e prive del necessario sostegno familiare.

Al fine di favorire l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, sono state previste tre diverse forme di intervento, tra le quali, ai fini che qui interessano, vi è la previsione di specifici benefici fiscali diretti ad agevolare l’istituzione di trust.

Infatti, la Legge sul Dopo di noi, in relazione all’istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave, ha previsto delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 2, commi 4753, D.L. 262/2006, di imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché imposta di bollo.

Più nel dettaglio, l’articolo 6, comma 1, L. 112/2016 ha introdotto un principio di generale esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust a favore di persone con disabilità grave ex articolo 3, comma 3, L. 104/1992, che sia stata accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.

Detta esenzione opererà non solo al momento dell’istituzione del trust, ma anche a quello dello scioglimento del vincolo, qualora alla morte del beneficiario disabile il patrimonio residuo torni al disponente. Invece, l’imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta, e determinata sulla base del rapporto esistente tra disponente e destinatario finale, in ipotesi di assegnazione del patrimonio residuo al beneficiario finale diverso dal disponente.

Inoltre, al fine di poter beneficiare delle previsioni agevolative introdotte dalla L. 112/2016, è necessario il rispetto di altre condizioni, quali:

  • indicazione della finalità nell’atto istitutivo del trust;
  • istituzione del trust con atto pubblico;
  • individuazione nell’atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave, nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite;
  • individuazione nell’atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee.

È altresì necessario che l’atto istitutivo preveda quanto segue:

  • gli esclusivi beneficiari del trust sono le persone con disabilità grave come definita per legge;
  • il patrimonio conferito nel trust sia destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
  • l’individuazione, nell’atto istitutivo, del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte nell’atto istitutivo del trust;
  • il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
  • la destinazione del patrimonio residuo.

Con specifico riferimento ai requisiti che devono sussistere in capo alla persona affetta da disabilità grave, ci si è chiesto cosa accade nel caso in cui al momento di istituzione e contestuale dotazione del trust detta condizione sia ancora in corso di certificazione.

La questione è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 513 dell’11.12.2019, ove la stessa, pur offrendo una soluzione negativa in merito al beneficio dell’esenzione, facilmente desumibile – ad avviso dello scrivente – da quanto indicato nell’articolo 3 L. 112/2016, ha comunque indicato condizioni e modalità per il recupero della maggiore imposta versata.

Innanzitutto, l’Amministrazione finanziaria ha rammentato che, tra le condizioni essenziali ed indispensabili per poter fruire delle agevolazioni fiscali sopra indicate, la lettera d) dell’articolo 3 citato prevede che “gli esclusivi beneficiari del trust (…) siano le persone con disabilità grave.

Dunque, secondo la condivisibile interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, da quanto sopra esposto consegue che l’atto di dotazione contestuale all’istituzione del trust non possa usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge sul Dopo di noi, qualora al beneficiario non sia stato ancora riconosciuto uno stato di grave disabilità, così come definita dall’articolo 3, comma 3, L. 104/1992 e accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge.

Tuttavia, è stato altresì precisato che, una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave, ove la certificazione stessa attesti che detto stato sussisteva alla data di istituzione del trust, il contribuente istante potrà chiedere il rimborso dell’importo pari alla differenza tra l’imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del trust e l’imposta prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in favore del trust di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, L. 112/2016.

In definitiva, se al momento di istituzione e contestuale dotazione del trust lo stato di disabilità grave sia ancora in corso di certificazione, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dalla Legge sul Dopo di noi non opera, ma è possibile chiederne il rimborso, sempreché detto stato venga attestato come preesistente alla data di istituzione del trust.

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