11 Gennaio 2021

Legge di bilancio 2021: novità Imu

di Fabio Garrini
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Rispetto allo scorso anno, quando la Legge di bilancio riformò integralmente la disciplina Imu (articolo 1, commi 738783, L. 160/2019), quest’anno gli interventi in materia di Imu sono certamente meno rilevanti; nella Legge di bilancio per il 2021 non mancano comunque alcune previsioni che incidono in maniera non trascurabile sui tributi locali.

 

Esenzioni Covid-19

Il primo intervento da segnalare riguarda l’estensione al 2021 di alcune ipotesi di esonero per i soggetti che più hanno subito gli effetti delle misure di contenimento imposte per fronteggiare l’epidemia Covid-19.

Si tratta, nella sostanza, delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e nel Decreto Agosto (D.L. 104/2020), riguardanti il settore turistico e quello dell’intrattenimento; al contrario, non sono state riproposte (almeno al momento) le esenzioni previste a favore delle attività commerciali, contenute nei Decreti Ristori in relazione al saldo 2020.

In particolare, ai sensi del comma 599 dell’articolo 1 L. 178/2020, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa a:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (ossia gli alberghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Pensionati esteri

La seconda ipotesi da segnalare è relativa alla introduzione (o per meglio dire, la reintroduzione, visto che una previsione analoga esisteva anche precedentemente alla riforma Imu, entrata in vigore lo scorso anno) di una forma di agevolazione per i pensionati residenti all’estero.

Il comma 48 dell’articolo 1 L. 178/2020 prevede che, a partire dall’anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, possono applicare l’Imu ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Per tale immobile è altresì prevista la riduzione della tassa sui rifiuti, avente natura di tributo o la tariffa, la quale risulta dovuta in misura ridotta di due terzi.

 

Immobili inagibili

La Legge di bilancio 2021 prevede inoltre una disposizione finalizzata ad agevolare taluni immobili interessati in passato da calamità naturali.

Il comma 1116 stabilisce infatti che, per taluni comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, l’esenzione Imu prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L’individuazione di tali comuni è contenuta nei seguenti provvedimenti: