17 Gennaio 2018

Legge di bilancio 2018: le novità in materia di dividendi black list

di Marco Bargagli
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La normativa sostanziale di riferimento in tema di dividendi di provenienza paradisiaca ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche.

Inizialmente, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 (c.d. “correttivo Ires”) ha novellato l’articolo 47, comma 4, Tuir, sostituendo la locuzione “provenienti” con quella “corrisposti”.

Tale primo intervento legislativo ha determinato come diretta conseguenza che i dividendi provenienti, anche indirettamente tramite una sub-holding ubicata in Paese a tassazione ordinaria, da un soggetto localizzato in un paradiso fiscale, non avrebbero comportato la tassazione integrale a carico del soggetto percettore dei proventi residente in Italia.

Successivamente, per evitare triangolazioni artificiose nella distribuzione dei dividendi, il D.L. 223/2006 ha introdotto sia all’articolo 47, comma 4, sia all’articolo 89, comma 3, Tuir la parola “provenienti”, prevedendo quindi la tassazione integrale anche per gli utili indirettamente percepiti dai paradisi fiscali.

Quindi i dividendi provenienti, anche indirettamente tramite sub-holding white list, da Paesi a fiscalità privilegiata, erano soggetti a tassazione integrale in capo al socio residente nel territorio dello Stato.

Con il D.Lgs. 147/2015, noto come decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, il legislatore ha introdotto ulteriori importanti modifiche, in vigore dal 7 ottobre 2015, a seguito delle quali si realizzano le seguenti nuove regole impositive:

  • la tassazione integrale dei dividendi opera solo qualora il socio residente in Italia detiene una partecipazione diretta in una società residente o localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
  • in caso di partecipazione indiretta, affinché operi la tassazione integrale dei dividendi, il socio residente deve essere titolare di una partecipazione di controllo (ex articolo 2359 cod. civ.) detenuta nella sub – holding intermedia estera che ha percepito utili da società localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Si ricorda che la legge di Stabilità 2016, novellando l’articolo 167, comma 4, Tuir, ha anche variato i criteri di individuazione del paradiso fiscale.

Infatti, dal 1° gennaio 2016 si considerano privilegiati:

  • i regimi in cui “il livello nominale di tassazione” risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia;
  • i regimi speciali, ossia quelli che prevedono “particolari disposizioni” che comportano un livello di imposizione agevolato.

In merito, si precisa che si considera in ogni caso privilegiato un regime speciale che determina un livello di imposizione inferiore di oltre il 50 per cento rispetto a quello applicato in Italia, nonostante l’aliquota ordinaria dello Stato o territorio sia superiore alla metà di quella domestica.

Infine, la legge di Bilancio 2018 ha apportato ulteriori modifiche al regime degli utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In particolare il secondo periodo dell’articolo 89, comma 3, Tuir, rubricato dividendi ed interessi, è sostituito dal seguente: «Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili».

In buona sostanza:

  • non concorrono a formare il reddito, in quanto esclusi da tassazione per il 50%, gli utili provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, a condizione che sia dimostrato l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
  • rimane la possibilità, per il soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, di ottenere un credito d’imposta sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti (50%) e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

Prima delle modifiche, per poter disapplicare la normativa antielusiva in rassegna, il socio residente nel territorio dello Stato doveva dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non conseguiva l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello ex articolo 167, comma 5, lettera b), Tuir.

Inoltre, attualmente, ai fini degli articoli 47, comma 4, e articolo 89, comma 3, del Tuir, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti, nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità ordinaria.

La regola di tassazione vale anche se, a seguito dei nuovi criteri di individuazione del paradiso fiscale, al momento della percezione degli utili la controllata o partecipata estera è considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

Infatti, tali ultime disposizioni si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’applicazione dell’articolo 167, comma 4, Tuir (che prevede i nuovi criteri di individuazione del paradiso fiscale).

Infine, sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2018:

  • in caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario;
  • gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
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