27 Settembre 2022

L’efficacia del giudicato in relazione ad altre annualità d’imposta

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16684/2021, depositata in data 24.05.2022, ha affermato che in tema di accertamento tributario, l’efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d’imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d’imposizione, potendo essere trattati come un unico periodo d’imposta.

Tale effetto, precisa la Corte di Cassazione, può verificarsi non solo rispetto agli atti impositivi, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo, rispetto a quest’ultima, il limite derivante dal maturare dell’eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impeditivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso di un contribuente che, avendo presentato per un determinato periodo d’imposta istanza di rimborso in forza dell’esistenza di una esenzione pluriennale, aveva affermato la legittimità della pretesa di rimborso, invocando tra l’altro il passaggio in giudicato delle sentenze con le quali, in relazione a precedenti periodi d’imposta, i giudici avevano dato torto all’Amministrazione finanziaria, affermando il diritto al rimborso del contribuente fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto (legittimità della deducibilità dell’ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione).

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, quando due giudizi tra le medesime parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

Con riferimento alla materia tributaria, in particolare, tale efficacia espansiva del “giudicato esterno”, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa a un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.

Secondo la Corte di Cassazione, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato “appare coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario quale norma agendi”.

Si deve precisare che il principio della rilevanza del giudicato esterno nel giudizio tributario era già stato enunciato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13916/2006, secondo cui, in tema di autorità di giudicato, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato preclude l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo.

Infatti, secondo le Sezioni Unite, il processo tributario non è un giudizio sull’atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente si estende al merito e, dunque, anche all’accertamento del rapporto.

Si deve, quindi, escludere che il giudicato (salvo che il giudizio non si sia risolto nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione) esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili da quelle che disciplinano l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile.