19 Maggio 2017

Le ultime novità sulle start up innovative

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La manovra correttiva è intervenuta, tra l’altro, anche sulla disciplina in tema di start up innovative, estendendo, da quattro a cinque anni, il periodo in cui operano i benefici nell’ambito della disciplina sul rapporto di lavoro subordinato.

Più precisamente, il nuovo articolo 28 del D.L. 179/2012 prevede che le disposizioni in materia di lavoro subordinato trovino applicazione “per il periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una start up innovativa di cui all’articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le società già costituite”.

L’intervento del legislatore, pertanto, si limita a rendere più chiara la disciplina e ad eliminare i contrasti interpretativi a seguito delle precedenti modifiche normative.

Giova a tal proposito ricordare che, con il D.L. 33/2015 convertito con modifiche nella L. 3/2015, in vigore dal 26/03/2015, era stato previsto che può essere considerata start up innovativa la società costituita da non più di 60 mesi (in luogo dei 48 mesi precedenti).

Questa modifica, non accompagnata da un adeguamento delle altre norme in tema di start up innovativa aveva quindi comportato un disallineamento tra le tempistiche dettate per beneficiare delle diverse agevolazioni.

Si ritiene opportuno sottolineare che resta invece fermo il periodo di quattro anni dalla data di costituzione, stabilito dall’articolo 31 del D.L. 179/2012, ai fini della cessazione dell’applicazione delle specifiche disposizioni agevolative in materia di start up innovativa.

Questo minor periodo di tempo non può che sollevare alcune perplessità, soprattutto se si considera che, proprio con il dichiarato scopo di semplificare e facilitare l’interpretazione delle disposizioni normative è intervenuto, da ultimo, il legislatore.

È inoltre da segnalare che, con il decreto del MiSE del 4 maggio 2017 sono state dettate le specifiche tecniche per la predisposizione di atti modificativi degli atti costitutivi e statuti delle start up innovative in formato elaborabile XML.

L’articolo 4, comma 10-bis del D.L. 3/2015 aveva infatti previsto che l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start up innovative potessero essere redatti non solo per atto pubblico, ma anche per atto firmato digitalmente dai soci secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da trasmettere al competente ufficio del Registro delle imprese.

E infatti, con Decreto del MiSE del 28 ottobre 2016, era stato approvato il modello per le modifiche delle start up innovative, ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

Con il decreto del 4 maggio, quindi, il cerchio si chiude e, dal 22 giugno 2017, essendo pienamente operative le novità introdotte, le start up innovative potranno modificare l’atto costitutivo senza l’intervento di un notaio.

Più precisamente gli atti potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it, e, una volta provvisti del numero di registrazione potranno essere trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

Giova a tal proposito ricordare che già dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una start up innovativa senza l’intervento del notaio.

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