7 Giugno 2018

Le tipologie di procura

di EVOLUTION
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La procura è un negozio giuridico unilaterale con cui il difensore viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio. Si tratta di una facoltà di proporre domande in giudizio (c.d. ius postulandi) viene conferita al difensore prevista dal codice di procedura civile, all’articolo 83.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le diverse tipologie di procure alle liti e come può essere conferita o revocata la stessa in forza di ciò che viene previsto dal codice di procedura civile.

La procura alle liti è un negozio giuridico riconosciuto nei confronti della parte privata, sia essa ricorrente, interveniente o resistente, persona fisica o giuridica, in cui conferisce, al difensore abilitato, un apposito incarico, mediante:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata od anche in calce;
  • a margine di un atto del processo;
  • oralmente.

I soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie vengono individuati dall’articolo 12, comma 3, D.Lgs. 546/1992, il quale distingue tali soggetti in funzione:

  • della materia oggetto di controversia: distinguendo la generalità delle controversie dalle specifiche controversie;
  • della categoria di contribuente.

Sono esclusi dall’obbligo di assitenza tecnica:

  • sotto il profilo oggettivo, i soggetti che intendono proporre ricorso avverso un atto di valore non superiore ad euro 3.000,00, con la conseguenza che la parte (rectius, il contribuente) può proporre ricorso personalmente;
  • sotto il profilo soggettivo, i soggetti abilitati al patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie limitatamente alle proprie materie ex articolo 12, comma 9, D.Lgs. 546/1992 e gli enti impositori, agenti della riscossione e concessionari di accertamento e della riscossione per gli enti locali.

la procura alle liti deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore abilitato, il quale ne autentica la firma del conferente l’incarico. Essa può essere di due tipi:

  • generale: è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, tutte le possibili liti del contribuente e deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • speciale: è quella avente ad oggetto la singola lite, una fase del giudizio o un determinato atto processuale e può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo oppure oralmente in udienza.

In caso di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, la sanatoria di cui all’articolo 182 c.p.c., secondo cui il giudice, laddove rilevi un vizio comportante la nullità della procura, assegna un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione della stessa, con la conseguenza che l’osservanza del termine sana i vizi e, quindi, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione.

La procura può essere sempre revocata dalla parte e il difensore può sempre rinunciarvi. Tuttavia, esse non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Quindi, il difensore revocato o che ha manifestato rinuncia al mandato conserva la rappresentanza legale per tutti gli atti processuali fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro difensore.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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