25 Gennaio 2020

Le tipologie di controlli svolti dall’Agenzia delle entrate

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, svolta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse esposti.

Nel mese di dicembre 2019, l’Agenzia ha riepilogato, in una guida, le principali attività svolte in tale ambito. Possiamo distinguere in primo luogo:

  • controlli automaticiprocedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria – effettuati su tutte le dichiarazioni trasmesse;
  • controlli formaliriscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati – effettuati su determinate dichiarazioni dei redditi, selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio.

Il controllo automatico è effettuato sulla base delle disposizioni degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis D.P.R. 633/1972 per quanto riguarda l’Iva.

Le conseguenti comunicazioni di irregolarità evidenziano l’eventuale presenza di errori e permettono al contribuente di pagare le somme indicate, con una riduzione delle sanzioni, oppure di precisare all’Amministrazione finanziaria le ragioni per cui si ritengono infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • correggere gli errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge, ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Il controllo automatico è effettuato anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva: in questo caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance, che viene pubblicata sia nel “Cassetto fiscale” – sezione “L’Agenzia scrive” – sia all’interno del servizio “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Consultazione” – L’Agenzia scrive.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

  1. con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione;
  2. tramite pec all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
  3. attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. Quest’ultimo caso si verifica solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione è stata barrata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e lo stesso ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”.

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è quello effettuato in base a quanto prevede l’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Con questo controllo l’Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni come, ad esempio, enti previdenziali e assistenziali.

Il contribuente può essere invitato dall’Ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute. La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.

In entrambe le ipotesi (controllo automatico o controllo formale), le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi, piuttosto assolvono la funzione di render noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella. Per questo motivo, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

L’Amministrazione finanziaria svolge, infine, dei controlli di merito: trattasi di un’ulteriore attività finalizzata a contrastare l’evasione totale (o parziale) di base imponibile. A tal fine, l’Agenzia delle entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali sulle imposte sul reddito, sull’Iva, sull’Irap, sulle altre imposte indirette.

I controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, o ancora tramite questionari, con la convocazione del contribuente presso l’Ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale – maggiore base imponibile e maggiore imposta – è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l’avviso di accertamento.