17 Giugno 2017

Le spese di vitto, alloggio e trasporto per i professionisti

di Viviana Grippo
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Con le modifiche apportate ad opera della L. 81/2017 al comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, a far data dal 1° gennaio 2017 troveranno applicazione nuove regole fiscali in tema di deduzione delle spese per vitto, alloggio e formazione professionale sostenute dal professionista.

Le novità riguardano principalmente tre aspetti.

Il primo attiene al venir meno dei limiti di deducibilità che oggi conosciamo (75% della spesa e 2% dei compensi percepiti); ne consegue che le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente saranno integralmente deducibili.

La seconda novità consiste nel fatto che le spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compenso in natura per il professionista, il quale quindi non deve provvedere all’inserimento delle stesse in fattura con la conseguenza che il committente può dedurre le spese sostenute sulla base delle ordinarie regole fiscali. In sostanza, quindi, dal 2017 tutte le spese acquistate direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il professionista, come già avveniva per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

La terza novella riguarda le spese per la formazione del professionista che diventano deducibili per intero, comprese le connesse spese di vitto e alloggio, nel limite annuo di 10.000 euro annui.

Ciò detto, in linea di principio, le spese sostenute dal professionista per l’esercizio della professione possono essere suddivise in diverse categorie.

La prima riguarda le spese di carattere generale: si tratta delle spese legate alla gestione dello studio nella sua complessità e non alla singola prestazione resa. Tali spese non sono oggetto di rimborso se si esclude la possibilità di addebitare in fattura una percentuale del compenso a titolo di indennità delle spese di studio che corrisponde ad un vero e proprio incremento del valore della prestazione resa e quindi dell’imponibile delle imposte dirette e indirette (si tratterebbe di un accordo tra le parti non essendo più in vigore alcuna tariffa).

Il professionista però può sostenere le spese anche in nome e per conto del cliente: è il caso delle fatture saldate dal professionista ma intestate al cliente per le quali il professionista effettua solo un anticipo di carattere finanziario. Il professionista si reca in albergo e paga il suo pernotto facendo intestare la fattura al proprio committente.

In tal caso si verifica da parte del professionista solo l’anticipo del saldo della prestazione dallo stesso fruita. Il professionista, al solo scopo di riavere indietro la somma, ne inserirà il valore nella propria fattura. L’importo non costituirà imponibile ne ai fini delle dirette ne delle indirette.

Il committente potrà detrarsi l’Iva relativa al costo sostenuto dal professionista e allo stesso tempo ne dedurrà il costo in quanto la certificazione del corrispettivo è emessa a suo nome.

Dal punto di vista contabile, la rilevazione della fattura emessa con annesso recupero delle spese pagate in nome e per conto avviene in modi differenti a seconda che il professionista sia in contabilità semplificata o ordinaria.

Nel primo caso, contabilità semplificata, occorrerà rilevare il ricavo dividendolo in parte come ricavo imponibile e in parte come ricavo non imponibile (quota rimborso spesa). Non dovrà essere rilevata la spesa originariamente sostenuta in quanto non deducibile.

In caso di contabilità ordinaria, all’atto del pagamento della fattura/spesa sostenuta in nome e per conto del cliente occorrerà rilevare la seguente scrittura:

Crediti vs cliente X per spese anticipate                  a                           Banca c/c

All’atto della emissione della fattura invece:

Credito vs cliente X a Diversi
a Ricavi per prestazioni
a Crediti vs cliente X per spese anticipate
a Erario c/Iva

Può anche accadere però che il professionista che ha usufruito, nel corso dell’espletamento della sua attività/commessa, ad esempio, di un pernotto, paghi il relativo conto e faccia emettere fattura a suo nome.Si ricorda che le spese in nome e per conto devono sempre essere debitamente e analiticamente documentate dal lavoratore autonomo.

In tal caso dal 2017 egli potrà dedurre il relativo costo al 100%, ma dovrà iscrivere in fattura il rimborso soggetto a ritenuta e Iva, nonché tassarlo ai fini delle imposte dirette in modo che, per effetto del rimborso stesso, l’operazione sia per lui neutra e la detrazione/deduzione finale spetti a chi ha realmente sostenuto la spesa, ovvero il committente.

Ed ancora le spese potrebbero essere prepagate da parte del committente. In tal caso il professionista non sarà più obbligato per norma di legge ad emettere relativa fattura, in quanto per esse viene meno la presunzione di reddito in natura. Il committente riceverà direttamente fattura da chi presta il servizio alberghiero o di trasporto, non dovrà comunicare alcunché al professionista (il quale a sua volta emetterà fattura solo per la propria competenza) e dedurrà/detrarrà rispettivamente il costo e l’Iva.