30 Aprile 2020

Le specifiche tecniche del quadro RW 2020

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La lettura delle specifiche tecniche del quadro RW, presente nel fascicolo 2 del Modello Redditi Persone fisiche, offre interessanti spunti, utili per la compilazione. I campi da compilare per ogni singolo rigo, analogamente all’anno scorso, sono 24.

Segnaliamo di seguito gli aspetti che presentano maggiore interesse.

Il campo 4 relativo allo Stato estero deve essere presente. L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il campo relativo alla natura dell’investimento assuma il codice 14. Si tratta del caso delle criptovalute.

Il campo 5 relativo alla quota di possesso dell’investimento deve necessariamente essere compilato. Le specifiche, infatti, indicano che il campo deve essere presente, se indicato un altro dato nel rigo. Questo aspetto solleva il problema del delegato nel conto corrente per il quale potremmo essere interessati ad indicare un valore pari a zero in quanto il soggetto non è titolare del conto. Poiché la compilazione è – come visto – necessaria, si ritiene che il valore da indicare sia il 100% anche se vi sono più delegati.

Nessuna indicazione viene data in relazione alla colonna 9 relativa al “Valore massimo c/c paesi non collaborativi”. La compilazione, ad ogni buon conto è oltremodo rara, perché i Paesi non collaborativi sono solo quelli non inclusi nel D.M. 4.9.1996 che ha subito importanti integrazioni da parte dei D.M. 9.8.2016 e D.M. 23.3.2017.

Il campo 10 relativo ai “Giorni (Ivafe)” è obbligatorio se il campo 3 relativo all’investimento estero non assume valore 15, 16, 17, 18 e 19 e se non è compilato il campo 2. I codici dal 15 al 19 sono relativi alle attività patrimoniali che sono quindi escluse da Ivafe. Il campo 2 è relativo al caso del delegato del conto corrente (codice 1) o del titolare effettivo di società o trust (codice 2). I titolari effettivi ed il delegato non scontano Ivafe.

Il codice 12, dedicato ai “Mesi (Ivie)”, è obbligatorio se il campo 3 assume valore 15 o 19, in quanto si tratta di codici relativi agli immobili.

Il dato non è obbligatorio se è indicato il codice 3 nel campo 1, ossia se l’immobile è detenuto a titolo di nuda proprietà.

È interessante osservare anche le specifiche relative alla casella 18, che serve a segnalare la natura fruttifera o infruttifera dell’investimento monitorato. Le istruzioni precisano che nella colonna 18 deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, si deve indicare:

  • il codice 1 per segnalare la compilazione quadro RL;
  • il codice 2 per segnalare la compilazione quadro RM;
  • il codice 3 per segnalare la compilazione quadro RT;
  • il codice 4 per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
  • il codice 5 nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. in questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.

Le specifiche tecniche prevedono che:

  • se il campo vale 1 deve essere compilato il quadro RL,
  • se il campo vale 2 deve essere compilato il quadro RM,
  • se il campo vale 3 deve essere compilato il quadro RT,
  • se il campo vale 4 devono essere compilati almeno due dei seguenti quadri: RL, RM o RT.

In sostanza, il riferimento al quadro reddituale ne impone la compilazione.

Peraltro, vi è da chiedersi come debba essere effettuata la compilazione nel caso in cui il contribuente invii il quadro RW con il frontespizio dopo aver presentato il modello 730.

In relazione alla casella 20 le specifiche dell’anno scorso stabilivano che la barratura della casella escludeva la compilazione dei campi dal 9 al 19 con l’esclusione del 18 che doveva quindi essere compilato. Questa indicazione è venuta meno nelle nuove specifiche.