26 Giugno 2025

Le società quotate escono dallo split payment dal prossimo 1° luglio 2025

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Dal prossimo 1° luglio 2025, le società quotate escono dal perimetro soggettivo di applicazione dello split payment, e particolare attenzione assume il momento di emissione della fattura elettronica. L’istituto dello split payment (articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972), introdotto in Italia per contrastare l’evasione dell’IVA, prevede che per le operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti (tra cui, fino al 30 giugno 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB) l’IVA venga versata direttamente dall’acquirente all’Erario, anziché dal fornitore. L’articolo 10, D.L. 84/2025, recependo la Decisione UE 2023/1552, ha abrogato la lettera d) del comma 1-bis dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, escludendo così le società quotate dal perimetro dello split payment a partire dal prossimo 1° luglio 2025.

L’intervento normativo si inserisce nel solco di una progressiva armonizzazione della disciplina IVA a livello europeo e risponde anche alle indicazioni comunitarie, che hanno sempre visto con cautela l’estensione dello split payment a soggetti privati quotati, in quanto potenzialmente lesivo del principio di neutralità dell’IVA. L’aspetto più rilevante riguarda l’individuazione della data di emissione della fattura elettronica come elemento discriminante per stabilire se un’operazione debba essere assoggettata o meno allo split payment. In particolare, la data riportata nel campo “data” della fattura elettronica rappresenta lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime.

Questo principio si fonda su quanto già chiarito dalla prassi amministrativa in occasione di precedenti modifiche normative (ad esempio, la circolare n. 27/E/2017 in occasione dell’ingresso delle quotate nello split payment dal 1° luglio 2017). La logica resta speculare: così come allora la data di emissione determinava l’ingresso nel regime, oggi ne determina l’uscita. Tuttavia, la sola data formale non sia sufficiente: occorre infatti considerare anche il momento di effettuazione dell’operazione e l’esigibilità dell’imposta, elementi che possono incidere sulla corretta individuazione del regime applicabile.

Operativamente, per i fornitori delle società quotate è necessario distinguere tra fatture immediate e fatture differite:

  • nel primo caso (fattura immediata) il documento deve essere emesso entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (consegna del bene o incasso del corrispettivo). Se la consegna avviene il 30 giugno 2025, la fattura può essere emessa fino al 12 luglio 2025, ma l’operazione rientra nel regime dello split payment in quanto la data di emissione deve risultare non oltre il 30 giugno;
  • nel secondo caso (fattura differita) il documento può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma la data da indicare deve corrispondere all’ultima operazione del mese di riferimento o, convenzionalmente, alla fine del mese stesso. In tal modo, la fattura differita relativa a operazioni di giugno 2025, anche se emessa a luglio, rientrerà nello split payment in quanto si tratta di operazioni effettuate in un periodo (giugno 2025) in cui il regime è ancora applicabile per le operazioni effettuate nei confronti delle predette società quotate.

Questa impostazione richiede grande attenzione da parte degli operatori, sia nella gestione amministrativa che nei sistemi informativi, per evitare errori che potrebbero comportare contestazioni o sanzioni. La modifica introdotta dal D.L. 84/2025 non intacca gli altri soggetti destinatari del regime di scissione dei pagamenti, per i quali, quindi, è necessario, anche dopo il 30 giugno 2025, rispettare le stesse regole già in essere alla predetta data. In particolare, si ricorda che il MEF pubblica annualmente sul proprio sito gli elenchi dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment.

Tali elenchi hanno efficacia costitutiva, poiché solo i soggetti effettivamente inseriti hanno l’obbligo di applicare il regime dello split payment per l’anno di riferimento. Gli elenchi comprendono: le società controllate di fatto o di diritto da amministrazioni centrali o locali, enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza e le società partecipate da amministrazioni pubbliche per una quota superiore al 70%. Per l’individuazione delle pubbliche amministrazioni, invece, si fa riferimento all’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ed agli enti individuati dalla normativa sulla fatturazione elettronica.