30 Giugno 2020

Le società di partecipazione non finanziaria: definizione e regole fiscali applicabili

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 162-bis, comma 1, lett. c), Tuir, introdotto dall’articolo 12 D.Lgs. 142/2018, attuativo della Direttiva 2016/1164/UE, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, definisce le società di partecipazione non finanziaria e assimilati come:

  • i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
  • i soggetti che, pur non detenendo necessariamente partecipazioni, svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all’articolo 3, comma 2, D.M. 2.4.2015 n. 53 (es. finanziamenti, rilascio di garanzie ecc.), se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriali e commerciale.

Per le società di partecipazione non finanziaria, definite comunemente come Holding industriali, l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (tipicamente, i crediti finanziari), unitariamente considerati, è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale.

Valore delle partecipazioni in imprese non finanziarie e elementi patrimoniali correlati  

 

50%

Valore totale attivo patrimoniale

Ai fini di tale verifica vanno considerati i valori delle partecipazioni risultanti dal bilancio, al netto di eventuali svalutazioni operate, unitamente altri elementi patrimoniali intercorrenti, ovvero i finanziamenti erogati alle società partecipate.

Le società di partecipazioni non finanziaria redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, integrate dai principi contabili nazionali, e applicano ai fini fiscali il principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83, comma 1, Tuir.

Restano escluse da tale applicazione le holding che si qualificano come micro imprese, solitamente le holding pure, che non superano i seguenti parametri per due esercizi consecutivi:

  • totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • totale ricavi delle vendite e delle prestazioni (macroclasse A del conto economico): 000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Di conseguenza, ad esempio, per quanto riguarda la fiscalità della cessione di azioni proprie, le relative plus e minusvalenze pur non transitando da conto economico, in quanto comportano movimentazioni di patrimonio netto, rilevano dal punto di vista fiscale.

Con riferimento alle altre norme fiscali applicabili ai fini Ires non vi sono particolarità da rilevare; si applicano, ad esempio, le regole previste per la deducibilità degli interessi passivi e delle perdite su crediti /svalutazione crediti previste per la generalità delle società industriali e commerciali, ovvero rispettivamente l’articolo 96 Tuir e l’articolo 106 Tuir (limitazioni non applicabili invece alle società di partecipazione finanziaria).

Differenze si riscontrano ai fini Irap: le società di partecipazione non finanziaria determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 6, comma 9, D.Lgs. 446/1997, ovvero seguono le stesse regole dettate per le società di capitali non esercenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa (articolo 5, comma 11, D.Lgs. 446/1997), aggiungendo al valore della produzione così determinato la differenza dei seguenti componenti finanziari:

  • interessi attivi e proventi assimilati
  • interessi passivi e oneri assimilati, nella misura del 96% del loro ammontare.

Di conseguenza tali soggetti devono compilare, oltre la Sezione I del quadro IC del modello Irap, anche la Sezione II, righi IC15, IC16 e IC17, in modo da determinare il margine di interesse e poi il margine di intermediazione (IC26) dal sommare al valore della produzione determinato nella Sezione I.

Da ultimo va evidenziato che alle società di partecipazione non finanziaria si applica l’aliquota Irap del 4,65% propria degli intermediari finanziari, e non quella ordinaria per le società di capitali non esercenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa, ovvero il 3,9%.