21 Maggio 2015

Le società di capitali sportive dilettantistiche: luci ed ombre

di Guido Martinelli
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In un recente convegno svoltosi a Padova, organizzato dalla Scuola Regionale dello sport, ho espresso le mie perplessità circa il grande interesse che è nato attorno alle società di capitali sportive. Vorrei ora provare a motivarle.

Innanzi tutto il riferimento che ne fa il comma 17 dell’art. 90 della legge 289/02 (…”costituita secondo le disposizioni vigenti”…) e il successivo comma 18 lett. e) (… “per le quali si applicano le norme del codice civile”..) porta ad affermare, senza tema di smentita che non sono società di diritto speciale ma sono quelle tipizzate nel libro quinto del codice civile.

Ecco che, allora, dovranno essere attivate le scritture di cui agli art. 2214  (libro giornale e libro degli inventari); 2421 e 2478 cod. civ.(libro soci, verbali assemblee, verbali consiglio di amministrazione, verbali collegio sindacale se nominato); dovrà essere redatto il bilancio, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito (ad esempio legge 398/91) con le modalità di cui al combinato disposto dagli artt. 2478 bis e 2423 e ss. del codice civile e se ne dovrà provvedere al deposito presso il registro delle imprese con adempimenti e costi conseguenti.

Prima considerazione: nessuno degli adempimenti sopra ricordati è previsto come obbligatorio per le associazioni.

Il motivo che giustifica, molto spesso, la scelta è quello dell’ottenimento della personalità giuridica con conseguente limitazione di responsabilità in capo agli amministratori. Questa appare una mezza verità. Innanzi tutto anche le associazioni potrebbero ottenerla facendone richiesta alla Regione, ma voglio ricordare qui la previsione dell’art. 2476 del codice civile (“Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”) e la responsabilità che ricade comunque sul legale rappresentante per l’aspetto sanzionatorio delle violazioni della disciplina sul lavoro.

Seconda considerazione: non è vero che gli amministratori di una società di capitali sportiva non rischino in proprio per l’attività svolta.

Terzo: le società di capitali sportive non possono accedere agli elenchi dei beneficiari del cinque per mille.

Quarto: le agevolazioni relative alle imposte sugli immobili utilizzati dalle sportive sono riferite ai “soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c)” del Tuir. Le società sportive sono disciplinate alla lettera “a” di questa norma. Ne deriva che non appare dubbio che le società sportive possano godere delle agevolazioni che siano previste in favore delle associazioni sportive come tali (chiaro in tal senso il primo comma dell’art. 90 della L. 289/02) ma dubbi permangono, e ad avviso di chi scrive fondati, sulla possibilità che le società sportive, enti commerciali per natura, possano godere anche delle altre agevolazioni previste solo per gli enti non commerciali.

Quinto: per poter godere delle agevolazioni di cui all’art. 148 del Tuir devo prevedere obbligatoriamente in statuto il voto capitario, la non rivalutabilità e l’incedibilità delle quote. Viene meno uno dei presupposti fondanti il favor della disciplina delle società a responsabilità limitata.

Sesto: altra motivazione forte portata in favore delle srl sportive è data dalla “non necessità” di coinvolgere i partecipanti in assemblee e iniziative sociali. Se è questo è indubbiamente vero, lo è altrettanto che per poter godere della defiscalizzazione delle quote di partecipazione alle attività svolte si dovrà provvedere al tesseramento alla Federazione o all’ente di promozione sportiva di tutti i partecipanti alle attività.

Questo, oltre al costo materiale della tessera, porta come conseguenza collegata l’obbligo della richiesta della certificazione sanitaria. Ma attenzione, qual è il problema che si pone. Il tesseramento si deve perfezionare prima della iscrizione al corso o comunque dell’accesso all’impianto previo corrispettivo. Nella modulistica io dovrò indicare che ho preso visione del certificato di idoneità sanitaria. Se così non fosse (e l’esperienza insegna che capita in casi rari) e sfortuna vuole che capiti l’incidente, le conseguenze per il gestore non sarebbero lievi sotto l’aspetto risarcitorio e penale.

Ma, volendo prescindere da tutto quanto sopra esposto la domanda che faccio ai miei amici commercialisti è una: in teoria la nostra srl sportiva potrebbe anche svolgere solo attività istituzionale decommercializzata ex art. 148 Tuir. Quindi potremmo avere un conto economico depositato in Camera di Commercio che prevede vendite per centinaia di miglia di euro ma nessuna componente positiva di reddito. Quindi siamo pronti a inviare, in questo caso, un modello unico a zero?