3 Luglio 2019

Le semplificazioni per i versamenti previste dal Decreto crescita

di Gennaro Napolitano
Scarica in PDF

L’articolo 4-quater D.L. 34/2019 (recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”), introdotto nel corso dell’iter parlamentare di conversione, prevede “semplificazioni in materia di versamento unitario”.

In particolare, con la disposizione in esame viene ampliato il novero dei tributi che possono essere versati attraverso l’utilizzo del modello di pagamento unificato F24.

In primo luogo, oggetto di modifica è il comma 2 dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, che contiene l’elenco dei “debiti tributari” rientranti nell’ambito applicativo del c.d. “versamento unitario”.

A tale elenco, infatti, vengono aggiunte due lettere (h-sexies e h-septies) relative, rispettivamente, alle tasse sulle concessioni governative e alle tasse scolastiche. Pertanto, la possibilità di pagare utilizzando il modello F24 viene estesa anche a questi due tributi.

Si ricorda che attualmente le tasse sulle concessioni governative e quelle scolastiche vengono versate tramite bollettino di conto corrente postale.

Lo stesso articolo 4-quater prevede espressamente che le novità in esame acquistano efficacia a partire dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.

Nelle Schede di lettura predisposte dal Servizio studi di Camera e Senato (Dossier 123/5), si precisa che, nella prospettiva di semplificazione procedurale perseguita dal legislatore, “l’utilizzo del modello F24 consente di effettuare i pagamenti con modalità telematiche, nonché di introdurre i dati relativi al pagamento delle tasse scolastiche nella dichiarazione precompilata”.

L’articolo in esame, inoltre, modifica anche la disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell’acconto mensile dell’Irap dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici dettata dal D.M. 421/1998.

In particolare, la norma interviene sul comma 4 dell’articolo 1 D.M. 421/1998, che regola il versamento delle amministrazioni periferiche dello Stato, anche a ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, degli ordinatori secondari di spese statali e delle amministrazioni degli organi costituzionali.

In base alla disciplina ante Decreto crescita, questi enti pubblici versano mensilmente l’acconto Irap a favore delle regioni e delle province autonome (ex articolo 30, comma 5, D.Lgs. 446/1997) “con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali (…) utilizzando apposito bollettino (…)”.

Per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4-quater D.L. 34/2019, viene eliminato il riferimento ai bollettini di conto corrente postali e viene introdotta la possibilità di versare l’acconto mensile Irap mediante il sistema del versamento unitario, ossia utilizzando il modello F24 (limitatamente, però, ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”).

Analoga modifica viene apportata al comma 6 dello stesso articolo 1 D.M. 421/1998, la cui nuova formulazione prevede che “gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l’imposta regionale sulle attività produttivenon più mediante bollettino di conto corrente postale, ma attraverso il modello F24 (sempre limitatamente ai casi in cui non sia possibile il ricorso all’F24 Enti pubblici).

Attraverso l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile ricorrere al sistema del versamento unitario, il legislatore ha inteso proseguire nel percorso di razionalizzazione delle modalità di pagamento dei tributi nell’ottica della progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti.

modello F24, infatti, garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei pagamenti e, inoltre, già viene utilizzato per il pagamento di numerosi tributi.

Infine, l’articolo 4-quater del decreto crescita interviene sulla disciplina del versamento dell’addizionale comunale all’Irpef dettata dall’articolo 1, comma 143, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che, infatti, viene integralmente sostituito.

Nella sua nuova formulazione il comma in parola stabilisce che il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef è effettuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.

Le modalità applicative delle nuove regole, nonché i criteri per la ripartizione giornaliera, da parte dell’Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d’imposta (avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali), dovranno essere stabiliti con un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Con lo stesso decreto, inoltre, sarà fissato il termine a partire dal quale troveranno applicazione le nuove modalità di versamento.

L’obbligo del controllo di gestione introdotto dal nuovo codice della crisi d’impresa