6 Agosto 2020

Le S.T.P. multidisciplinari – problemi pratici

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners
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Com’è noto, mediante la costituzione di una S.T.P. più professionisti, con l’eventuale apporto di soci non professionisti, possono organizzare ed esercitare la propria attività professionale in forma societaria (per una trattazione dei caratteri essenziali della S.T.P. si rinvia al precedente contributo https://www.ecnews.it/s-t-p-e-operazioni-di-ma-e-di-aggregazioni-tra-studi/ ).

L’articolo 10, comma 8 L. 183/2011 permette la possibilità di costituire STPanche per l’esercizio di più attività professionali” (c.d. S.T.P. multidisciplinari).

Con l’evidente duplice vantaggio da un lato di offrire al cliente il coinvolgimento immediato di più figure professionali, dall’altro di creare ottime sinergie professionali.

Fatta questa premessa, analizziamo ora, brevemente, alcune problematiche che possono insorgere quando si costituisce una S.T.P. multidisciplinare.

Il primo e più pressante problema è senza dubbio l’eventuale sussistenza di divieti, in capo ad alcune categorie professionali, di far parte di S.T.P. multidisciplinari.

Evidente è il caso dei notai, che addirittura non possono proprio essere soci di S.T.P., nemmeno mono disciplinari, come precisato nella Relazione al Decreto Min. Giustizia n. 34/2013 (nella quale infatti si legge che “lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria”).

Ed ancora: gli infermieri possono esercitare la professione in forma associata solo tramite le cooperative sociali ex L. 381/91.

Fino a poco tempo fa, infine, si riteneva che gli avvocati non potessero far parte di una S.T.P. multidisciplinare, sul duplice rilievo che da un lato l’articolo 10, comma 9 L. 183/2011 faceva salvi “i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge” e che, dall’altro, appunto, era già previsto (dalla legge professionale forense) che la professione forense potesse essere esercitata individualmente o mediante la partecipazione ad associazione composta unicamente da avvocati.

Tuttavia, anche in seguito all’intervenuta modifica della legge professionale forense, tale divieto è venuto meno, come definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sent. n. 19282 del 2018 (“Dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dalla L. n. 247 del 2012, art. 4- bis che – sostituendo la previgente disciplina contenuta nel D.Lgs n. 96 del 2001, art. 16 e ss. – consente la costituzione di Società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e di diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati”).

Non possono essere considerati professionisti, ovviamente, tutti quei soggetti, non iscritti ad albi od ordini professionali, che esercitano attività per le quali non è necessario il possesso di una determinata qualifica professionale. Non possono quindi essere computati nel calcolo dei 2/3 della compagine sociale riservata ai soci professionisti.

Va però considerato che gli stessi potrebbero comunque essere soci non professionisti di una S.T.P. (mono o multi disciplinare) e prestare comunque la propria attività per la società, ovviamente per prestazioni tecniche che possono essere eseguite liberamente, a prescindere dal possesso o meno di una determinata qualifica professionale.

Da ultimo si segnala una questione pratica che riguarda il momento costitutivo di una S.T.P. multidisciplinare.

Infatti, l’articolo 8 del già citato D.M. n. 34/2013 stabilisce che “la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”.

Nulla quaestio quando effettivamente lo statuto o l’atto costitutivo contenga tale indicazione. Potrebbe però accadere che non sia espressa alcuna indicazione sulla prevalenza di un’attività professionale sulle altre.

Nel silenzio della normativa, l’opinione prevalente è quella che la S.T.P. in questione vada iscritta presso tutti gli albi/ordini/collegi professionali di riferimento.

Ed ancora: cosa succede se una S.T.P. multidisciplinare, nel corso della sua vita, si trova sostanzialmente ad esercitare in via prevalente una professione non indicata come tale nello statuto o nell’atto costitutivo?

Anche in questo caso il Legislatore nulla dice.

Sempre in via prudenziale, quindi, mi sento di consigliare di dare tempestiva evidenza di tale situazione sopravvenuta, procedere alla conseguente modifica dello statuto o dell’atto costitutivo (modificando la precedente “indicazione di prevalenza”) ed, infine, iscrivere la S.T.P. anche presso il “nuovo” albo/ordine/collegio.